Sopravvalutazione del veicolo offerto in permuta e applicazione di un ulteriore sconto sull’acquisto: sono questi gli elementi che secondo i giudici della cassazione avrebbero dovuto indurre la corte di merito a ritenere la colpa grave dell’acquirente

La vicenda

Con citazione l’attrice aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, un autosalone, lamentando di aver acquistato dalla società venditrice la vettura tipo Renault Laguna per il prezzo Euro 10.000,00, con permuta del proprio veicolo (Land Rover).

All’atto della consegna dell’auto, la donna aveva ricevuto rassicurazioni che entro pochi giorni le sarebbero stati consegnati tutti i documenti relativi al veicolo, ottenendo in via provvisoria un certificato sostitutivo dell’immatricolazione, una targa e il certificato di assicurazione, con cui avrebbe potuto circolare per un periodo limitato. Tuttavia, scaduti detti documenti, ella veniva a conoscenza del fatto che la targa corrispondeva ad un diverso veicolo, intestato ad altro soggetto; chiedeva, pertanto, all’adito tribunale di accertare l’intervenuto acquisto dell’auto ai sensi dell’art. 1153 c.c..

La società convenuta contestava la pretesa attorea, chiedendo in via riconvenzionale la restituzione del veicolo.

All’esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Verona respingeva la domanda principale, accogliendo quella della convenuta.

La Corte di appello di Venezia riformava la decisione di prime cure ritenendo che l’acquirente fosse in buona fede al momento dell’acquisto.

Per la cassazione della sentenza la società convenuta ha proposto ricorso strutturato su un unico motivo,

sostenendo l’evidente colpa in cui versava l’attrice al momento dell’acquisto, “non avendo profuso il benché minimo sforzo di diligenza per avvedersi del difetto di titolarità del veicolo in capo alla società venditrice”.

Ebbene il ricorso è stato accolto.

Il giudice di appello, a detta degli Ermellini, avrebbe ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo che i fatti emersi in giudizio non consentissero di ritenere superata la presunzione di buona fede di cui all’art. 1153 c.c..

La corte di merito aveva tuttavia, omesso di apprezzare globalmente le plurime anomalie che avevano caratterizzato tutta la vicenda: a partire dalla del tutto inusuale – sopravvalutazione del veicolo offerto in permuta (per un valore superiore a quello praticato dalla venditrice ben cinque anni prima) e dall’applicazione di un ulteriore sconto di L.. 5000.000, risultanze che la Corte aveva valutato come un mero incentivo all’acquisto e che invece, avrebbero dovuto essere preliminarmente poste in relazione al fatto che: a) la valutazione del veicolo dato in permuta non aveva trovato alcun riscontro presso gli altri rivenditori contattati dall’acquirente; b) che il veicolo, benché disponibile, era stato tenuto in esposizione per oltre un mese e mezzo, in assenza della verificata ricorrenza di circostanze capaci di incidere sui tempi ordinariamente necessari per l’immatricolazione; c) che l’acquirente si era dichiarata consapevole delle difficoltà economiche in cui versava la venditrice; d) che la stessa acquirente aveva ritenuto di non rilasciare la procura a vendere l’auto data in permuta, al momento in cui aveva ottenuto la consegna di quella acquistata; e) che detto veicolo era assicurato a nome dell’effettiva titolare.

La pronuncia della Cassazione

Come già affermato dalla Cassazione, è censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. 9108/2012; Cass. 19894/2005; Cass. 13819/2003).

Ebbene, nel caso di specie, a giudizio degli Ermellini, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dalla legge (art. 2729 c.c.) andavano ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in relazione al complesso degli indizi ed in base ad una valutazione complessiva già al fine di selezionare quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva della eventuale colpa grave dell’acquirente.

Solo all’esito di tale operazione, sarebbe stato necessario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi selezionati per accertare se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fosse in grado di dimostrare la colpa dell’acquirente.

Per tutte queste ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, per l’ulteriore corso.

La redazione giuridica

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