La Corte di Cassazione è tornata a chiarire le differenze tra il reato di violazione di sigilli e quello di sottrazione di cose sottoposte a sequestro
La vicenda
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna a quattro mesi di reclusione ed 100,00 euro di multa pronunciata dal tribunale, a carico dell’imputata, poiché ritenuta colpevole del reato di violazione di sigilli, di cui all’art. 349 c.p., comma 2.
La sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale: il Giudice di seconde cure aveva rigettato le doglianze relative alla prospettata sussumibilità della condotta oggetto d’accusa sotto la norma prevista dall’art. 334 c.p., comma 2 che disciplina il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, ritenendo invece, integrato il diverso reato di violazione di sigilli di cui all’art. 349 c.p..
L’unico testimone escusso a dibattimento aveva confermato che la vettura dell’imputata circolasse con i sigilli divelti e riposti sul sedile posteriore e che la stessa, una volta fermata dalla polizia municipale avesse immediatamente riferito che il veicolo era sottoposto a sequestro amministrativo.
Ebbene per la ricorrente, la segnalazione dello stato di sequestro amministrativo sul veicolo, come previsto dall’art. 394 reg. C.d.S., comma 9, non costituirebbe un vincolo equivalente ai “sigilli”, distintamente apponibili solo in caso di necessità, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo.
La Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale, sentenza n. 42918/2019) ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato.
La differenza tra i due delitti – hanno chiarito i giudici Ermellini – sta proprio nella apposizione o meno dei sigilli, che possono essere disposti sulla cosa oggetto di sequestro; nell’ipotesi di mancata apposizione di sigilli (ma ad esempio di solo cartello indicante il sequestro) si configura il reato di cui all’art. 334 c.p., mentre se sono apposti i sigilli si configura il reato di cui all’art. 349, c.p.: “Non integra il reato di violazione di sigilli l’asportazione, da veicolo assoggettato a sequestro amministrativo, del foglio o cartello adesivo apposto sullo stesso e recante l’indicazione del disposto sequestro a norma dell’art. 394 reg. C.d.S., comma 9, non costituendo tale foglio di segnalazione un vincolo equivalente ai sigilli, distintamente apponibili, secondo quanto previsto dal comma 5, solo in caso di necessità” (Sez. 3, n. 20869 del 11/01/2012 ).
Infatti per l’art. 394 reg. esec. C.d.S., comma 5, è prevista l’apposizione dei sigilli (“Se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel (…) verbale”), mentre la segnalazione dello stato di sequestro del veicolo è realizzata con l’apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza (comma 9, art. 394, citato).
La differenza tra i due reati
In altre parole, la violazione dei sigilli mira ad impedire la violazione del vincolo di immodificabilità della res, mentre la sottrazione dei beni sottoposti a sequestro (punita ex art. 334 c.p.) mira ad impedire la dispersione o la sottrazione dei beni.
Nel caso in esame, la ricorrente non aveva mai contestato l’avvenuta apposizione dei sigilli, e dunque, il reato configurabile era proprio quello addebitato di violazione dei sigilli. La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito che “Integra il reato di cui all’art. 349 c.p. l’asportazione dei sigilli dal veicolo sottoposto a fermo amministrativo a norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 214” (Sez. 3, n. 45569 del 11/04/2018).
Condotta diversa è la circolazione con il veicolo da parte di chi non è responsabile della violazione dei sigilli, ma del solo reato di cui all’art. 334, c.p.; in questa ipotesi si configura solo la sanzione amministrativa.
La circolazione abusiva
Infatti, l’art. 213 C.d.S., comma 4, vigente all’epoca dei fatti – non prevede la fattispecie della violazione dei sigilli ma la sola circolazione abusiva del veicolo, che rappresenta, però, – hanno aggiunto gli Ermellini – una condotta completamente diversa da quella della rimozione dei sigilli: “La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 C.d.S., integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente” (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010).
Per tutte queste ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00.
Avv. Sabrina Caporale
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