La Conferenza unificata Stato-città ha fornito chiarimenti sull’obbligo di retribuzione dei vigili laddove prestino servizio presso eventi organizzati da privati
Lo scorso 26 luglio, la Conferenza unificata Stato-città, che ha poi diffuso una nota interpretativa sulla norma introdotta dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, ha fatto il punto sull’obbligo di retribuzione dei vigili che prestino servizio presso eventi organizzati da privati.
L’obbligo di retribuire il personale della polizia municipale, infatti, riguarda le manifestazioni prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative.
Per queste, sono necessari servizi di organizzazione e regolazione del traffico.
Ciò significa che per questo tipo di eventi organizzati da privati, il personale della polizia municipali che stia prestando servizio dovrà essere retribuito.
Saranno poi gli stessi enti locali a poter statuire l’esclusione del pagamento per le manifestazioni connotate da interesse pubblico e destinatarie di contributi o patrocini.
Più nello specifico, la Conferenza unificata Stato-città ha stabilito che, con l’introduzione del comma 3-bis all’articolo 22 del decreto legge n. 50/2017, in sede di conversione mediante la legge n. 96 del 21 giugno 2017, il legislatore ha voluto dare attuazione a un importante principio.
Quello secondo il quale la PA non può gravarsi di costi propri laddove sia perseguito un interesse privato.
L’obiettivo del provvedimento è l’esclusività dell’interesse privatistico perseguito.
Pertanto, nel caso in cui si stia parlando di eventi organizzati da privati che coinvolgono una collettività di persone, questi dovranno intendersi come interessi pubblici.
Al contrario, quando questi perseguono una utilità privatistica, non sarà possibile parlare di interesse collettivo.
Il primo quesito che faceva nascere il comma 3 bis dell’art. 22 era riferito all’espressione “attività e iniziative di carattere privato”. La nota interpretativa emanata dalla Conferenza Stato-città ha chiarito che, con tale formulazione, si deve fare riferimento alle manifestazioni prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative.
Di conseguenza, sarà compito dei singoli enti locali stabilire se escludere dal pagamento le manifestazioni di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata destinatari di contributi o di patrocini o di altre forme di riconoscimento della valenza istituzionale dell’evento.
Ma non è tutto.
L’articolo in questione si applica ai servizi di sicurezza stradale e polizia stradale, per l’organizzazione e la regolazione del traffico.
Per quel che concerne il calcolo dei pagamenti, esso comprenderà tutte le ore di servizio prestato, sia ordinario sia straordinario. Per quanto riguarda le risorse inoltrate, esse non sono oggetto di conteggio ai sensi delle disposizioni sul contenimento della spesa di personale.
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