Una pronuncia della Cassazione in merito ai procedimenti per ipotesi di colpa medica fa il punto sull’applicazione della Balduzzi e della Gelli

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 36723/2018 fa chiarezza in merito ai procedimenti per ipotesi di colpa medica laddove i fatti siano stati commessi tra l’entrata in vigore del decreto Balduzzi e quella della legge Gelli.

Secondo gli Ermellini, in questi casi, si applicherebbe la vecchia norma alle ipotesi di responsabilità medica.

La vicenda

Il caso di specie, infatti ha visto i giudici confermare l’orientamento già espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia numero 8770/2018 in merito ai procedimenti per ipotesi di colpa medica.

Vale a dire che a tutti i fatti di responsabilità medica commessi tra l’entrata in vigore del decreto Balduzzi e l’entrata in vigore della legge Gelli si applica ancora l’articolo 3 comma 1 del decreto legge n. 158/2012.

E non, invece, l’art. 590-sexies del codice penale introdotto dalla legge n. 24/2017. E ciò perché la vecchia norma è più favorevole.

Infatti, l’articolo 590-sexies del codice penale, prevede una causa di non punibilità che assume rilevanza solo con riferimento ai fatti che possono essere inquadrati all’interno dell’articolo 589 o dell’articolo 590.

Non solo. Questo, inoltre, si applica esclusivamente nei casi in cui il medico abbia individuato e adottato le linee guida adeguate al caso concreto. Ma, soprattutto, se nell’attuarle abbia agito con colpa lieve da imperizia.

Ci sono poi dei casi in cui la causa di non punibilità prevista dalla nuova norma non si applica.

Vale a dire i casi in cui c’è ipotesi di colpa medica determinata da imprudenza e negligenza o l’azione del medico non sia stata governata da linee-guida o da buone pratiche. O, ancora, queste siano state individuate in maniera inadeguata rispetto al caso concreto. Oppure, infine, nei casi in cui vi sia stata colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle linee guida

Alla luce di quanto enunciato, la norma prevista dal decreto Balduzzi è stata ritenuta più favorevole dalla giurisprudenza.

Questa lo è soprattutto in relazione alle condotte del medico. Esse sono connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia, sia che sia intervenuto nella fase di scelta delle linee guida da applicare.

 

Leggi anche:

TRIBUNALE DI FERRARA E MALPRACTICE MEDICA DOPO LA LEGGE GELLI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui