Un ex dipendente è stato condannato a risarcire le società per le affermazioni diffamatorie da lui diffuse, con le quali insinuava false accuse all’azienda e l’uso di strumenti contrattuali simulati per eludere oneri contributivi. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità civile, sottolineando che le accuse prive di fondamento, inviate a collaboratori e autorità competenti, ledono la reputazione aziendale e non possono essere giustificate come atti processuali (Corte di Cassazione, III civile, 12 novembre 2024, n. 29193).
La vicenda giudiziaria
Le società attrici avevano agito per il risarcimento dei danni da lesione della loro reputazione per le affermazioni, in particolare: “presumere che l’azienda possa essere solita utilizzare strumenti contrattuali simulati al fine di eludere parzialmente gli oneri contributivi” reputate diffamatorie e contenute nello scritto redatto il 30 agosto 2010 nell’interesse di un Ingegnere avendo quest’ultimo instaurato, dinanzi al Giudice del lavoro di Parma, una causa di impugnativa del licenziamento intimatogli dalla società che veniva notificato a 66 collaboratori e dipendenti delle società attrici, alla DPL e all’INPS.
La Corte territoriale, a fondamento della decisione, per quanto di interesse, ha osservato:
- la redazione e la notificazione dell’atto non trova giustificazione idonea nella “asserita “precipua garanzia” a vantaggio dei convenuti e dei lavoratori sulla base di un ipotetico accertamento che avrebbe dovuto essere esercitato dall’INPS”.
- pur volendo prescindere dal fatto che le società convenute nel giudizio lavoristico avevano spontaneamente adempiuto all’ordine di esibizione rivolto all’INPS di produrre l’elenco dei lavoratori impiegati presso le medesime compagini sociali, “il documento redatto non può essere considerato atto processuale o endoprocessuale non essendovi stato alcun ordine o, comunque, autorizzazione giudiziaria alla notifica dello stesso… rappresentando una iniziativa diretta a palesemente denigrare le società…, non ravvisandosi alcuna utilità all’interno del procedimento dell’atto come redatto, il cui contenuto è sicuramente oltraggioso”.
- La volontà denigratoria del contenuto dell’atto emerge dal fatto che “si ipotizza la creazione di una società fittizia volta ad evitare il raggiungimento del limite numerico previsto per l’applicazione della tutela reale nei licenziamenti e l’utilizzazione di contratti c.d. “co.co.co.” al fine di eludere la normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato“.
L’intervento della Corte di Cassazione
Nella specie, la Corte territoriale, come visto, ha escluso che l’atto redatto nell’interesse del Ingegnere licenziato, e notificato a 66 collaboratori/dipendenti delle società convenute, oltre che all’INPS e alla DPL, potesse “essere considerato atto processuale o endoprocessuale non essendovi alcun ordine o, comunque, autorizzazione giudiziale alla notifica dello stesso”, là dove, inoltre, all’ordine di esibizione disposto dal Tribunale del lavoro nei confronti dell’INPS, con ordinanza del 29 luglio 2010, avevano già adempiuto spontaneamente le società convenute.
Ne consegue che la Corte di Bologna non è incorsa in alcuna omessa pronuncia in ordine alla questione della proponibilità della domanda ai sensi dell’art. 89 c.p.c., avendo, con motivazione corretta e rispettosa del c.d. “minimo costituzionale”, escluso che detta norma potesse trovare applicazione nella presente controversia in ragione della natura non processuale o non endoprocessuale dell’atto per cui è causa.
False accuse all’azienda: danno per lesione dell’onere e della reputazione
La S.C. rammenta che in tema di risarcimento del danno per lesione dell’onere e della reputazione, a causa di diffamazione, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento, in concreto, delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione costituiscono accertamenti di fatto, riservati al Giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità, se non, attualmente negli stretti limiti dell’omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha motivato in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la diffamazione in danno delle società attrici e sulla valenza diffamatoria delle espressioni in contestazione, in maniera adeguata; mentre le critiche dei ricorrenti prospettano l’inadeguatezza del giudizio espresso dal Giudice del merito, palesandosi, dunque, come doglianze estranee al paradigma del dedotto vizio di violazione di legge e, finanche, di quello di cui al vigente n. 5 dell’art. 360 c.p.c., in ogni caso non denunciato.
Per tali ragioni la Cassazione rigetta il ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Avv. Emanuela Foligno





