Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 aprile – 11 maggio 2016, n. 19479
È tentata truffa ai danni dello Stato, così è stato deciso per un dipendente pubblico che falsificava certificati medici al fine di ottenere giornate di malattia regolarmente retribuite.
La sua condotta “truffaldina” – ad avviso dei giudici – è idonea a creare una falsa rappresentazione della realtà e, quindi, a determinare l’induzione in errore dello Stato.
In particolare, la Corte di merito ha precisato come i tre certificati prodotti “recassero l’intestazione del sanitario (realmente esistente), il suo timbro e soprattutto la sua firma e fossero assolutamente conformi ad un qualsiasi certificato medico rilasciato da un sanitario”.
Nulla quaestio, dunque, quanto all’idoneità ingannatoria degli stessi.
La conferma è giunta anche dai giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza quest’oggi in commento. «La Corte di appello – afferma – ha svolto, con valutazione ex ante alla stregua del criterio della prognosi postuma, una penetrante verifica dei requisito dell’idoneità degli atti, a nulla valendo che la solerte attenzione dei funzionari abbia poi impedito la consumazione del reato».
A tale riguardo, è ormai principio costante in giurisprudenza «che ai fini della sussistenza dei delitto tentato, occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente preparatori o solo parziali, siano idonei ed univoci, ossia diretti in modo non equivoco a causare l’evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando così l’intenzione dell’agente di commettere lo specifico delitto. L’idoneità degli atti non è peraltro sinonimo della loro sufficienza causale, bensì esprime l’esigenza che l’atto abbia l’oggettiva attitudine ad inserirsi, quale condizione necessaria, nella sequenza causale ed operativa che conduce alla consumazione del delitto. Ne consegue che, nell’ipotesi di tentata truffa ai danni della pubblica amministrazione, è irrilevante la circostanza che gli artifici e raggiri siano posti in essere all’interno di una fase procedimentale non conclusa, ad esempio perché ancora mancante degli atti di controllo necessari a completare lo specifico procedimento, mentre è sufficiente che l’azione, dotata dei caratteri propri dell’artificio o raggiro – ossia astrattamente capace di indurre in errore la pubblica amministrazione – sia oggettivamente idonea ad attivare l’iter procedimentale volto a conseguire il vantaggio patrimoniale indebito» (Sez. 2, sentenza n. 40343 del 13/5/2003, Rv. 227363).
Nulla da fare dunque, per il dipendente scolastico, condannato per tentata truffa ai danni dello Stato, alla pena della reclusione di due mesi ed euro 400,00 di multa.
Avv. Sabrina Caporale




