Respinto il ricorso di un’azienda contro l’ingiunzione di pagamento dell’indennità di ferie non godute agli eredi di un lavoratore deceduto

Con l’ordinanza n. 7976/2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenzioso tra un’azienda e gli eredi di un lavoratore deceduto, in ordine al pagamento, a favore di questi ultimi dell’indennità di ferie non godute da parte del congiunto defunto. In sede di merito la datrice si era vista respingere l’opposizione proposta avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di circa 37 mila euro.

Il giudice di secondo grado, in particolare, aveva escluso che la scrittura precedentemente intercorsa tra le parti, con la quale era pattuita la corresponsione di un acconto in riferimento al T.F.R. e ad ulteriori pendenze da verificare, precludesse l’ulteriore azione proposta dagli eredi del lavoratore, osservando che non conteneva alcuna rinuncia ad azionare eventuali maggiori crediti.

Con riguardo all’indennità di ferie non godute la Corte d’appello aveva ritenuto dovute le somme chieste sul rilievo che il diritto all’indennità prescinde da una responsabilità datoriale per il mancato godimento; che non era stata né allegata né provata una specifica offerta di fruirne disattesa dal lavoratore; che il numero di giorni risultava confermato dalle buste paga, predisposte dal datore di lavoro e non specificatamente contestate; che la prescrizione, decorrente dalla data di cessazione del rapporto, non era maturata.

Infine il Collegio territoriale aveva escluso che fosse stata offerta la prova dell’ imputabilità a ferie non godute dell’importo giornaliero di € 100,00 pagato al de cuius in costanza di rapporto.

Nell’impugnare la sentenza davanti alla Suprema Corte l’azienda sosteneva che il mancato godimento delle ferie non fosse imputabile al datore di lavoro e dunque che nessuna indennità potesse essere riconosciuta al lavoratore al quale era riferibile la scelta di non beneficiarne.

La ricorrente sottolineava che semmai, nel ricorso dei relativi presupposti, si sarebbe potuta riconoscere una somma a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione delle ferie ma evidenziava che tale azione non era stata esercitata dagli eredi e si era perciò prescritta.

Per i Giudici Ermellini, tuttavia, il ricorso non può essere accolto.

La Cassazione rileva, infatti, che dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l’imprenditore adempiere all’obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt.1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. Al fine di escludere il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore”.

Nel caso in esame, la Corte territoriale si era correttamente attenuta a tali principi ritenendo in primo luogo che l’indennità di ferie non godute non fosse collegata ad una responsabilità datoriale per il mancato godimento delle ferie.

Ove non sia più possibile beneficiare delle ferie maturate in corso di rapporto, quindi, queste non possono essere che monetizzate, specie quando risulti che il lavoratore non avesse rifiutato un’offerta datoríale di goderne.

Il Giudice a quo si era dunque attenuto al disposto dell’art. 36 della Costituzione che esclude che si possa rinunciare alle ferie ed all’art. 10 comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2003 che dispone che il diritto alle ferie “non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.

La pronuncia risulta del pari conforme a quanto disposto dall’art. 7 comma 2 della direttiva 2003/88/CE che prevede che solo per il caso di cessazione del rapporto di lavoro è possibile sostituire il diritto alle ferie con una indennità ed ha correttamente applicato l’art.93 del c.c.n.l. delle aziende del terziario, applicato.

La redazione giuridica

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