Il datore di lavoro ha l’onere di assicurarsi concretamente che il lavoratore sia in condizione di godere delle ferie annuali retribuite, ma non può imporgli di esercitare effettivamente tale diritto
La vicenda
Dai controlli effettuati era risultato, in favore di un ispettore superiore del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, l’esistenza di un periodo di ferie maturato e non fruito, a decorrere dall’anno 2015, pari ad un totale di 173 giorni e la presenza di giornate di riposo non fruite, oltre ad una serie di festività soppresse da godere per espressa disposizione di legge.
L’interessata aveva pertanto chiesto di poter fruire di tutto il congedo pregresso con decorrenza immediata. Ma la domanda non è stata accolta.
Il TAR Valle d’Aosta ha infatti, ritenuto il ricorso infondato e pertanto l’ha respinto per le ragioni che seguono.
Come emerge dalla giurisprudenza nazionale ed euro-unitaria (causa C- 696/16 emessa dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia il 6 novembre 2018) la regula juris della materia oggetto di causa è quella per cui, per un verso, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, al quale non si può derogare, trovando il proprio fondamento nell’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ed ha il medesimo valore giuridico, dei Trattati ai sensi dell’art 6 paragrafo 1 TUE: la ratio è quella di consentire al lavoratore di riposarsi dall’esecuzione dei compiti attribuiti godendo così di un periodo di relax e svago.
Per altro verso, il datore di lavoro ha l’onere di assicurarsi concretamente e con trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di godere delle ferie annuali retribuite invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (…) Il rispetto di tale onere derivante dall’art. 7 della direttiva 2003/88 non può, tuttavia, estendersi fino al punto di costringere quest’ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente la fruizione delle ferie annuali retribuite.
L’onere della prova
Egli deve limitarsi soltanto a consentire ai lavoratori di godere delle stesse dando altresì prova di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché essi potessero effettivamente di esercitare tale diritto.
Ciò posto, nel caso di specie era emerso che la direzione avesse invitato l’interessata a programmare nel più breve tempo possibile la fruizione dei periodi di congedo ordinario degli anni 2018 e 2019. Tale invito, tuttavia, non era stato accolto e al contrario, la ricorrente aveva avanzato la richiesta di fruire anche del periodo di congedo maturato per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Ebbene, tale pretesa è stata ritenuta del tutto priva di fondamento.
Come emerge, infatti, dall’art 9 del Nuovo Accordo Quadro Nazionale, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2018, il congedo ordinario va programmato e fruito nell’anno solare di riferimento, salvo indifferibili esigenze di servizio che non ne rendano possibile la completa fruizione o per motivate esigenze di carattere personale e, limitatamente a queste ultime, compatibilmente con le esigenze di servizio. In tal caso, la parte residua deve essere fruita entro i successivi 12 mesi, fino all’entrata in vigore del Nuovo Accordo Quadro Nazionale (G.U. n. 100 del 2 maggio 2018), ed entro i successivi 18 mesi per il periodo successivo all’entrata in vigore del predetto accordo.
Nel caso in esame non risultava essere stata presentata da parte dell’interessata al direttore di istituto, alcuna istanza di congedo ordinario, nei termini di legge e secondo le puntuali modalità ivi indicate, né documentazione comprovante anche l’impossibilità oggettiva di godere dei predetti benefici
Pertanto non è stato possibile giustificarne la mancata fruizione, né per motivate esigenze di servizio e né tantomeno per obbiettive esigenze personali.
Al riguardo l’adito TAR della Valle d’Aosta (Sezione Unica, sentenza n. 1/2020) ha ricordato come, anche in base ai recenti arresti della giurisprudenza amministrativa sia di primo grado (T.A.R. Campania – Napoli, sez. I, sentenza n. 1609 del 16.03.2019; T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, sentenza n. 264 del 15.05.2018 T.A.R. Puglia – Lecce, sez. II, sentenza n. 431 del 14.03.2018) che d’appello (Cons. Stato, Sez. II, Sent. 2246 del 15.4.2019; parere definitivo, Sezione 1, n. 2756/2016), l’assetto appena descritto non collide con il principio costituzionale dell’irrinunciabilità delle ferie, in quanto garantisce, comunque, un equilibrato rispetto delle esigenze organizzative dell’amministrazione e di quelle di riposo del lavoratore.
Il presupposto imprescindibile per la perdita della possibilità di godimento delle ferie al di là di una determinata scadenza temporale è che il lavoratore non ne abbia goduto liberamente e consapevolmente.
Sul punto è intervenuta anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, nel ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, conv., con mod. dalla L. n. 135 del 2012 (che prevede, tra l’altro: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione…, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”), ha chiarito che il legislatore correla il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie (sentenza n. 95 del 2016).
In definitiva, il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta (Sezione Unica) ha respinto il ricorso, compensando le spese.
Avv. Sabrina Caporale
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