In caso di mancato godimento delle ferie maturate nel corso del rapporto per morte del lavoratore, gli eredi hanno diritto alla relativa monetizzazione
La vicenda
Il Tribunale di Firenze aveva rigettato l’opposizione proposta da una s.n.c. contro il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di 37.547,78 euro a titolo di indennità ferie non godute in favore degli eredi di un proprio dipendente.
La sentenza veniva confermata in appello; cosicché la società proponeva ricorso, questa volta ai giudici di legittimità. Ad avviso della ricorrente il mancato godimento delle ferie non era ad essa imputabile e dunque nessuna indennità poteva essere riconosciuta al lavoratore che aveva deciso di non beneficiarne. Sottolineava che semmai, nel ricorso dei relativi presupposti, si sarebbe potuta riconoscere una somma a titolo di risarcimento del danno conseguente alla mancata fruizione delle ferie ma evidenziava che tale azione non era stata esercitata dagli eredi e pertanto, doveva ritenersi prescritta.
Il giudizio di legittimità
Ma il ricorso non è stato accolto. Per i giudici della Suprema Corte (Cassazione Lavoro, sentenza n. 7946/2020) “dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l’imprenditore adempiere all’obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore delle prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica”.
E, “al fine di escludere il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore” (Cass. n. 2496/2018).
Ciò posto, la corte territoriale aveva esattamente applicato il seguente principio di diritto: “ove non sia più possibile beneficiare delle ferie maturate in corso di rapporto – ed è questo quello che accade quando il rapporto di lavoro cessi come nel caso in esame per morte del lavoratore – queste non possono essere che monetizzate specie quando risulti che il lavoratore non abbia rifiutato un’offerta datoriale di goderne” (nello specifico la Corte di merito aveva rilevato che tale circostanza non fosse stata neppure allegata).
Il diritto nella Costituzione e nel diritto europeo
In tal modo, la Corte si era attenuta al disposto dell’art. 36 della Costituzione che esclude che si possa rinunciare alle ferie ed all’art. 10 comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2003 che dispone che il diritto alle ferie “non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. La pronuncia è stata ritenuta pure in linea con quanto disposto dall’art. 7 comma 2 della direttiva 2003/88/CE che prevede che solo per il caso di cessazione del rapporto di lavoro è possibile sostituire il diritto alle ferie con una indennità ed aveva correttamente applicato l’art. 93 del CCNL delle aziende del terziario.
Del pari corretta è stata ritenuta la decisione di far decorrere il termine di prescrizione dalla data in cui il diritto all’indennità era sorto con la cessazione del rapporto di lavoro.
Per queste ragioni, il ricorso è stato rigettato.
La redazione giuridica
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