Frattura della clavicola per caduta su strada non illuminata e sdrucciolevole

0
frattura della clavicola

La domanda viene rigettata poiché è inverosimile ritenere che, in presenza di una lesione rilevante quale la frattura della clavicola, l’attrice abbia atteso più di due giorni e mezzo prima di recarsi al pronto soccorso, per ricevere le cure necessarie (Tribunale di Rieti, Sentenza n. 425/2021 del 03/08/2021 RG n. 2078/2018)

Con atto di citazione la danneggiata cita a giudizio il Comune onde ottenere il ristoro dei danni patiti a causa della caduta sulla strada. L’attrice deduce che in data 10.2.2018, alle ore 20.00 circa, si trovava a percorrere via della Croce, in S****A in M****A (RI) in direzione della palestra M****o, strada non illuminata e priva di segnalazione in ordine alla presenza di fondo sdrucciolevole e sprovvista di presidi atti al sostegno dei pedoni; a causa della presenza di materiale scivoloso sulla strada cadeva a terra e riportava lesioni certificate in sede di Pronto Soccorso, ove è stata diagnosticata la “frattura della clavicola destra”. Da lì la richiesta di risarcimento in quanto ritenuta sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c., del Comune convenuto per l’evento occorso.

Il Comune non si costituisce in giudizio e viene dichiarato contumace.

Preliminarmente il Tribunale sottolinea, sulla scia dell’impronta consolidata di legittimità, “la responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”.

Il danneggiato deve dunque provare il rapporto di custodia e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno-evento rappresentato dalle lesioni provocate dalla cosa custodita; il custode, una volta accertati i due predetti elementi, può sottrarsi alla responsabilità solo provando il caso fortuito.

Parte attrice ha totalmente omesso la prova del nesso di causa tra la caduta, così come descritta nell’atto di citazione e confermata dai testimoni escussi (avvenuta in data 10.2.2018 alle ore 20.00 circa), e le lesioni riportate in conseguenza della stessa, refertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale SS. Gonfalone di Monterotondo.

Nel verbale di Pronto soccorso è riportato, come causa dell’accesso, che i sintomi lamentati perduravano “da 12 a 24 ore” antecedenti l’accesso, e quindi riferibili, al massimo, ad un evento (indicato a verbale come “caduta in strada”) occorso nella giornata precedente (12.2.2018).

Ciò è discordante con l’affermazione della riconducibilità delle lesioni refertate nel richiamato verbale alla caduta del 10.2.2018, anche in considerazione del fatto che – in base a quanto riferito da uno dei testi – in seguito a tale caduta l’attrice ha immediatamente lamentato la presenza di dolore, di talché non è neppure possibile ritenere che, in seguito alla caduta del 10.2.2018, i sintomi si siano presentati a distanza di un giorno e mezzo (circostanza che renderebbe compatibile l’evento del 10.2.2018 con quanto dichiarato in sede di accesso al Pronto Soccorso e, quindi, con le lesioni in tale occasione refertate).

Emerge, dunque, la mancata prova del nesso di causa tra l’evento del 10.2.2018 e le lesioni refertate in data 13.2.20 18, dovendosi quindi ritenere che la caduta avvenuta il 10 febbraio non abbia determinato i danni invocati in giudizio.

Didatti, è inverosimile ritenere che, in presenza di una lesione rilevante quale la frattura della clavicola, l’attrice abbia atteso più di due giorni e mezzo prima di recarsi al pronto soccorso, per ricevere le cure necessarie.

Ai fini della prova del nesso di causa è inconferente e inidoneo il certificato medico allegato all’atto di citazione quale “certificato medico 1 4.2.2018″, il quale reca la data dell’11.2.2018 e nel quale si legge: ” Certifico di aver visitato xxxxx affetta da: sospetta “FRATTURA CLAVICOLA SPALLA DX” da riferita caduta accidentale avvenuta in strada, Si invia la paziente al P.S. per gli accertamenti e le cure del caso, si prescrive terapia antidolorifica e riposo assoluto”.

Tale certificato non confuta le risultanze del verbale di P.S. e le valutazioni che ne discendono in termini di mancata prova del nesso di causa tra l’evento del 10.2.2018 e le lesioni ivi refertate (“frattura clavicola destra”), dal momento che, a differenza del verbale di P.S., che costituisce atto pubblico, la certificazione medica di un professionista privato, sia pure convenzionato con il SSN, non può essere qualificata come una certificazione amministrativa e, comunque, come atto pubblico ai sensi dell ‘art. 2699 c .c., perché proveniente da un libero professionista, non titolare di funzione pubblica.

Non risulta possibile trarre da quel certificato medico elementi di prova validi e rilevanti ai fini dell’accertamento del nesso di causa tra la caduta del 10.2.2018 e le lesioni refertate nel verbale di Pronto Soccorso.

Concludendo, il Tribunale, rigetta la domanda dell’attrice e dichiara irripetibili le spese processuali sostenute.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento del danno subito? Scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Liquido oleoso provoca la caduta, si al risarcimento per omessa custodia

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui