Frattura omero sinistro per dissesto del marciapiede (Tribunale Torino, IV Sez., Sentenza n. 4271/2022 del 2/8/2022) .
Frattura omero sinistro derivante da una caduta sul marciapiede dissestato.
In ipotesi di danno da cose in custodia, il fatto –da intendersi lato senso come comportamento-, dello stesso danneggiato, possiede i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità che lo rendono idoneo da solo a produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
La danneggiata propone azione civile nei confronti del Comune deducendone la responsabilità per difetto di custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per la caduta sul suolo dissestato che le procurava la frattura omero sinistro.
In particolare, deduce che mentre percorreva la zona limitrofa al mercato comunale, inciampava in una buca presente sul marciapiede non segnalata e scarsamente visibile.
L’attività istruttoria, invece, ha confermato l’assenza di comportamento addebitabile in capo all’Ente Locale convenuto.
Nello specifico, le fotografie prodotte dall’attrice non mostrano un marciapiede ingombro di materiale (rami, o altro, come affermato dall’attrice): in esse, in realtà, si evidenzia come solo una parte dell’area calpestabile fosse leggermente dissestata, in quanto caratterizzata dalla assenza di asfalto, mentre la restante ampia parte del marciapiede era libera.
Oltre a ciò vi è anche da considerare che la caduta avveniva in un’ora diurna con perfetta illuminazione naturale e, dunque, la danneggiata ben avrebbe potuto individuare la presenza della buca. Ed ancora, le fotografie dimostrano che la buca in questione fosse in realtà di risibili dimensioni, che attestano la presenza di un dislivello di pochi millimetri.
Inoltre, osserva il Tribunale, se lo stato dei luoghi fosse così pericoloso, come dedotto dalla parte attrice, sarebbero frequenti incidenti che coinvolgono pedoni, cosa che invece non risulta sia accaduta.
La regola fondamentale da seguire in caso di caduta sulla strada, in cui un danno è cagionato non già dal dinamismo intrinseco della cosa in custodia (vale a dire dal fatto che la cosa esploda, si corroda, produca emissioni pericolose, si disgreghi, cedendo improvvisamente sotto il peso del passante, etc.), determinante una situazione assolutamente palese e ben visibile da chiunque, ma dall’utilizzo errato che viene fatto da parte del soggetto danneggiato, è data dal principio di autoresponsabilità.
Afferma seccamente il Giudice “In forza del principio di autoresponsabilità, chi cammina per strada, essendo dotato di occhi e di cervello, deve prestare attenzione a dove mette i piedi, immaginandosi che il marciapiede (…) non è una lastra di vetro, priva di asperità (ed anzi, se lo fosse, magari se ne invocherebbe la scivolosità…) e che avvallamenti del genere di quello in oggetto ben possono presentarsi al normale incedere dei passanti. Ciò che il pedone ha, invece, il sacrosanto diritto di esigere dall’Amministrazione Comunale è che le vie ed i marciapiedi non presentino insidie e trabocchetti, cioè punti non segnalati e non protetti, nei quali possono verificarsi cedimenti del tutto inaspettati e di una consistenza tale da compromettere la sicurezza dei passanti”.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c, il caso fortuito – inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno – è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduato sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
A maggior ragione, dunque, devono applicarsi i principi giurisprudenziali laddove il dislivello/buca presente sul manto stradale sia del tutto risibile.
L’evento, quindi, è esclusivamente ascrivibile alla distrazione della attrice e pertanto al fatto colposo dello stesso danneggiato, idoneo ad escludere ogni forma di responsabilità ex art. 2051 c.c. e, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c.
La situazione che ha provocato il danno di cui qui si discute si è verificata non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza o manutenzione della strada o del marciapiede, da parte del Comune, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato che, pertanto, nulla può invocare a ristoro della frattura omero sinistro patita.
Le domande dell’attrice vengono integralmente rigettate.
Avv. Emanuela Foligno
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