Negata la malattia professionale per assenza di rischio lavorativo (Tribunale Velletri, Sentenza n. 860/2022 pubbl. il 21/07/2022 RG n. 1244/2021) .

Negata la malattia professionale per assenza di rischio lavorativo.

Il ricorrente, conviene in giudizio l’Inail chiedendo il riconoscimento della malattia professionale per cui aveva proposto domanda amministrativa in data 28.05.2018, che veniva rigettata per insussistenza del rischio tra patologia denunciata e attività lavorativa svolta.

Sostiene, che dal 1989 al 14.10.2019 ha svolto l’attività di cuoco e dal 1996 di capo –cuoco e che in virtù delle mansioni svolte è stato costretto a mantenere la posizione eretta per 8 ore al giorno; che giornalmente prelevava merce per poi sistemarla nel magazzino e/o smistarla tra cucina e celle frigorifere a -19/20° -, con la precisazione che dal 2010 in poi le mansioni sono diventate fisicamente più gravose in quanto la società non ha rimpiazzato il magazziniere andato in pensione, un macellaio, un pizzaiolo ed un addetto alle verdure.

Evidenzia, che già nel 2016 gli veniva diagnosticata una sospetta artrite psoriasica per la quale presentava difficoltà a continuare a svolgere le ordinarie mansioni, e che la Commissione medica INPS lo riconosceva invalido al lavoro nella percentuale del 75%. Inoltre, nel 2018 veniva riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità.

Precisa, infine, che in data 27.02.2019 presentava opposizione avverso il provvedimento INAIL con cui veniva negata la malattia professionale e invoca il suo diritto al riconoscimento dell’aggravamento della malattia professionale dell’artrite psoriasica.

Il Giudice premette che, qualora sia la lavorazione, sia la patologia di cui è affetto l’assicurato siano incluse nelle apposite Tabelle, e sempre che la patologia si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in Tabella, si applica la presunzione (ancorché non assoluta) di eziologia professionale della patologia sofferta dal lavoratore, con il conseguente onere di fornire la prova contraria a carico dell’INAIL.

In materia di tutela assicurativa delle malattie professionali, la tabellazione rappresenta l’approdo e la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull’esistenza del nesso di causalità. Pertanto, al lavoratore è sufficiente dimostrare di essere affetto dalla patologia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch’essa tabellata.

Per contro, per escludere la tutela assicurativa, è necessario accertare, rigorosamente e inequivocabilmente, che vi sia stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo abbia cagionato la tecnopatia.

Diversamente, in caso di lavorazione non tabellata, o a cd eziologia multifattoriale, la prova del nesso eziologico grava sul lavoratore, e deve essere valutato dal Giudice in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine professionale, questa può essere ravvisata solo se vi sia un rilevante grado di probabilità .

I testimoni esaminati nel corso dell’istruttoria, hanno dato pieno riscontro alle allegazioni del lavoratore ricorrente, in particolare hanno confermato che: il ricorrente aveva un doppio ruolo il primo era quello di responsabile dellHCCP -ossia della movimentazione manuale della merce consegnata quotidianamente dai fornitori – che trasportava utilizzando transpallet su cui scaricava i singoli colli che poi smistava, utilizzando carrelli verticali detti roller, presso il magazzino, ovvero in la cucina, ovvero nei vari frigoriferi, percorrendo più volte un tratto di circa 50 metri spingendo i carrelli ; Il secondo ruolo era quello di capo -cuoco per il quale era costretto a mantenere la stazione eretta per tutto il turno di lavoro controllando e dirigendo l’attività dei cuochi svolta lungo tutta la linea e, se necessario, dando loro ausilio nelle fasi della cottura del cibo utilizzando da solo pentoloni che arrivavano a pesare anche 10 -15 kg.

Infatti il CTU, all’esito delle operazioni peritali pone la diagnosi di: Artrosi poli distrettuale. Recente impianto di protesi monocompartimentale del ginocchio sinistro (febbraio 2022); artrite psoriasica; epicondilite cronica bilaterale ed esclude in modo assoluto che l’attività lavorativa del ricorrente abbia svolto un ruolo causale o concausale nella genesi di artrite, né che ne ha determinato un aggravamento in quanto dalla documentazione in atti risulta che la detta artrite non solo non si è aggravata, anzi appare in remissione da alcuni anni. Semmai nell’arco compreso tra il 2016 e 2018 ritiene che possa avere contribuito ad accentuare la sintomatologia algo -disfunzionale a carico dell’apparato locomotore determinata dalla preesistente patologia artrosica a carattere degenerativo.

Per tali ragioni, il Giudice, facendo proprie le risultanze della CTU, rigetta il ricorso e il lavoratore si vede negata la malattia professionale anche in sede giudiziale.

Le spese processuali seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c.

Avv. Emanuela Foligno

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