Ha diritto al risarcimento del danno morale, da aggiungersi a quello biologico, la vittima di sinistro stradale che abbia riportato diverse fratture ed una vasta ferita suturata con punti, per i forti dolori e le sofferenze patite nell’immediatezza dell’incidente

La vicenda

L’esponente aveva presentato ricorso al Tribunale di Napoli per sentir condannare il convenuto e la compagnia assicurativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti in conseguenza delle lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale occorso, allorquando il conducente del motoveicolo Aprilia, sul quale era trasportato, nel tentativo di evitare la collisione con altro veicolo, perdeva il controllo del mezzo, andando a urtare contro un palo posto al margine della carreggiata.

In primo grado, l’adito tribunale condannava i convenuti al pagamento, a titolo di risarcimento del danno della somma di 9.961,84 euro oltre interessi.

In appello, la corte territoriale condannava l’assicurazione al pagamento della maggior somma di 11.158,38 euro in favore dell’attore, cui riconosceva, diversamente dal giudice di primo grado, il danno da “cenestesi lavorativa”. Confermava, invece, il rigetto della richiesta di risarcimento del danno morale soggettivo.

A tal riguardo, la Corte pur riconoscendo l’autonoma risarcibilità del danno morale in caso di lesioni colpose e la sua non necessaria ricomprensione nel danno biologico, evidenziava che tale danno (e, cioè, la sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo) doveva essere allegato e provato – sia pure per presunzioni secondo nozioni di comune esperienza -, nella sua specificità, non potendo ritenersi in re ipsa e non sussistendo alcuna automaticità parametrata al patito danno biologico, tanto più nel caso, come quello di specie, di lesioni micro permanenti.

Il ricorso per Cassazione

La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, col quale il danneggiato ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2697 e 2927 c.c.

Pur concordando con la corte territoriale in ordine alla necessità che il danno morale, lungi da poter essere considerato in re ipsa, debba essere allegato e provato, il ricorrente si doleva del fatto che la stessa corte di merito avesse accertato il difetto di allegazione e prova nonostante il deposito di documentazione clinica attestante le lesioni patite (certificato di pronto soccorso attestante la frattura della rotula sx, la frattura del piede sx, una ferita lacerocontusa suturata con punti e contusioni multiple e cartella clinica attestante, tra l’altro, anche la somministrazione di potente antidolorifico) e non avesse considerato che, secondo le nozioni di comune esperienza ed in base all’id quod plerumque accidit, un soggetto che abbia riportato dette fratture ed una vasta ferita suturata con punti, non abbia sofferto forti dolori e sofferenze, risarcibili a titolo di danno morale, da aggiungersi a quello biologico.

La decisione

La Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 23146/2019), ha accolto il ricorso perché fondato. 

In effetti, la Corte, pur esattamente ritenendo che anche il danno morale soggettivo conseguente da lesioni personali, debba essere allegato e provato, non aveva fatto corretto uso dei paradigmi normativi in tema di presunzioni, non facendo discendere dal fatto noto indicato (frattura rotula sx e piede sx e uso di potente antidolorifico) la necessaria conseguenza in termini di sofferenza morale del ricorrente.

La sentenza impugnata è stata, perciò, cassata con rinvio alla corte d’appello di Napoli, in diversa composizione per un nuovo esame.

La redazione giuridica

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