La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 62 c.p., n. 4, è astrattamente applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti

La vicenda

La Corte di appello di Roma aveva confermato la pronuncia di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione e duemila Euro di multa per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per aver offerto in vendita 3 gr. lordi di marijuana, verso il corrispettivo di venti euro.

In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto non applicabile al caso in esame l’attenuante dell’aver conseguito un lucro di speciale tenuità previsto dall’art. 62 c.p., n. 4) posto che, in considerazione dei parametri previsti per la configurazione del reato, la relativa concessione avrebbe comportato una sostanziale duplicazione dei benefici sanzionatori.

L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, per violazione dell’art. 62 c.p., comma 1, n. 4: secondo il ricorrente, la circostanza attenuante in questione, sarebbe applicabile a qualsiasi reato, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, per cui anche ai reati in materia di stupefacenti, a condizione che l’evento dannoso o pericoloso concretamente verificatosi sia connotato da un ridotto grado di offensività o di disvalore sociale.

Il ricorso è fondato.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione, con l’ordinanza in commento (n. 38381/2019), ha dichiarato di voler aderire alla giurisprudenza prevalente secondo la quale, la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 c.p., n. 4, è astrattamente applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Ai fini del riconoscimento di tale attenuante rispetto al “fatto lieve”,- hanno chiarito gli Ermellini – si richiede un ulteriore elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori, sempre che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso.

Con la L. n. 19 del 1990, infatti, il legislatore ha già ampliato la latitudine funzionale dell’elemento circostanziale in esame, fino a quel momento limitata alla entità del danno economico prodotto nei reati contro il patrimonio, estendendola ai reati determinati da motivi di lucro, allorché al profitto di speciale tenuità si coniughi però – in sincronica relazione – la complementare produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011).

Quanto al caso in esame, la Corte di appello aveva escluso l’applicabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, ai reati in tema di stupefacenti, seguendo un filone giurisprudenziale non più condivisibile.

La sentenza impugnata è stata perciò, annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Avv. Sabrina Caporale

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