La corte di Cassazione ha confermato la condanna pronunciata in appello a carico di una madre, ritenuta responsabile dei delitti di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni ai danni della figlia minore. Decisive sono state le dichiarazioni della vittima

La vicenda

La Corte d’appello di Bologna condannava l’imputata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, concessa l’attenuante del vizio parziale di mente, per i reati di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni posti in essere in danno della figlia minore.

La pronuncia è stata confermata dalla Quinta Sezione Penale della Cassazione con la sentenza in commento (n. 38430/2019).

Le sentenze di merito, richiamando le emergenze univoche raccolte all’esito del dibattimento, davano ampiamente conto degli elementi di responsabilità a carico dell’imputata per tutti i delitti di cui era accusata.

Decisive sono state le dichiarazioni della vittima, giudicate del tutto attendibili, dettagliate e coerenti, prive di contraddittorietà, nonché “immuni da spirito rancoroso nei confronti della madre, ed anzi caratterizzate da un sentimento di rammarico per la triste condizione di malattia della stessa”.

Da tali emergenze -secondo i giudici di merito- si ricavava in generale, “un quadro deprimente circa un rapporto genitoriale caratterizzato da maltrattamenti posti in essere dalla madre nei confronti della figlia, in aggiunta ad alcuni episodi di gravità persecutoria, connotati da un abuso dei suoi poteri genitoriali”, che si erano protratti per anni, sino all’ agosto 2010, quando la piccola era stata affidata prima in una Comunità familiare e poi al padre dal quale l’imputata si era separata.

I maltrattamenti

Dalle dichiarazioni della minore si ricavavano senza dubbio, gli elementi integranti i maltrattamenti ripetuti per anni, ossia dal 2005 all’agosto 2010, quando la piccola aveva un’età compresa tra i 7 e 13 anni, consistenti in aggressioni verbali, improperi con nominativi spregevoli, continue aggressioni fisiche mediante percosse, spinte, schiaffi e pugni al corpo che le procuravano lesioni personali, privazione di acqua e cibo, divieto di contatto con i propri coetanei.

Tali reiterate condotte, subite dalla piccola in un notevole lasso temporale, avevano determinato uno stato di prostrazione e soggezione nei confronti della madre.

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha più volte, affermato che integra gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia “la condotta di chi infligge abitualmente vessazioni e sofferenze, fisiche o morali, ad un’altra persona, che ne rimane succube, sottoponendola ad un regime di vita persecutorio e umiliante, (Sez. 6, n. 4931) del 23/01/2019). Ai fini della configurabilità del reato abituale in questione, è richiesto il compimento di atti che non siano sporadici e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, occorrendo una persistente azione vessatoria, idonea a ledere la personalità della vittima” (Sez. 6, n. 8953/1984).

Nel caso in esame, tali elementi erano emersi ampiamente sulla base del narrato della vittima e dai relativi riscontri, quali le attestazioni del medico pediatra e degli insegnanti della scuola che la piccola frequentava.

Lesioni e sequestro di persona

Anche per quanto concerne le lesioni ed i vari episodi di sequestro di persona, le dichiarazioni della minore sono state ritenute specifiche e dettagliate, idonee a dar conto della ricorrenza dei relativi reati. In merito ai sequestri, quest’ultima aveva riferito di essere stata chiusa più volte dalla madre dentro la camera da letto od in bagno, anche al buio, così come era solita chiuderla sola in macchina per ore, quando ella si recava alle sue sedute dallo psicologo.

Più volte la Cassazione ha evidenziato che integra il reato di sequestro di persona “la chiusura di un soggetto in una stanza a chiave, segregandolo, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile” (Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010) e, comunque, così come rilevato dai giudici di merito, ai fini della configurabilità dell’elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non è necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017).

Non sono state accolte, invece, le deduzioni difensive circa l’insussistenza dell’imputabilità della ricorrente, poiché giudicate del tutto generiche e prive di fondamento. Al riguardo, la corte d’appello aveva accertato che la patologia di cui risultava affetta l’imputata “non era tale da inglobare completamente ogni atto intellettivo, consentendole di percepire il senso del proprio comportamento e, dunque, anche il disvalore del gesto e le sue conseguenze pregiudizievoli”.

Per tutti questi motivi, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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