Frode assicurativa: ecco quando può dirsi configurata

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Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in merito alla frode assicurativa e al relativo indennizzo

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 52953 del 21 novembre 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di frode assicurativa.
Secondo i giudici, il reato di “fraudolento danneggiamento di beni assicurati” si consuma nel momento in cui viene posta in essere la frode assicurativa volta all’ottenimento dell’indennizzo.
Nel caso di specie, la Corte d’appello di Catania aveva condannato un soggetto per il reato di cui all’art. 642 c.p. ( “fraudolento danneggiamento dei beni assicurati”).

L’uomo era stato condannato per aver falsamente denunciato il furto della propria auto. Questo, al fine di ottenere l’indennità assicurativa (che era stata effettivamente riscossa).

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato si era rivolto in Cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 642.
Questo in quanto lo stesso deve considerarsi perfezionato, “non al momento della ricezione dell’indennizzo assicurativo, ma a quello, precedente, della presentazione della richiesta di risarcimento”.
La Corte di Cassazione ha ritenuto di dover dar ragione all’imputato, accogliendone il relativo ricorso.
I giudici hanno osservato che il reato di cui all’art. 642 “è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio (…) ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo”.

Secondo la Cassazione, dunque, la frode assicurativa deve ritenersi consumata “nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa assicurata”.

Ne consegue pertanto che il delitto ascritto all’imputato doveva ritenersi consumato. E questo “non già, come indicato nell’imputazione, alla data della riscossione dell’indennizzo assicurativo” e nemmeno al momento della richiesta di risarcimento.
Bensì, nel momento in cui l’imputato aveva esportato all’estero l’auto, allo scopo di occultarla.
Alla luce di quanto enunciato, per la Cassazione, l’arretramento della data di consumazione del reato oggetto di contestazione imponeva la declaratoria di prescrizione dello stesso e il contestuale annullamento della sentenza impugnata.
 
 
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