Il principio stabilito dalla Cassazione è valido se dalla valutazione della condotta illecita non emergono la particolare gravità del danno e l’imminenza del pericolo

“Le frodi Iva sono soggette ad un termine di prescrizione breve, in quanto solo gli illeciti di particolare gravità, per imposta evasa e modalità truffaldine del contribuente, possono sfuggire alla norme favorevoli”. E’ il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12160/2017 in relazione al contenzioso tra il Fisco e un contribuente condannato, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 74/2000, per omessa presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte IVA e sui redditi per gli anni 2007/2010.
Gli Ermellini, discostandosi da un precedente orientamento della Corte di Giustizia europea, si sono soffermati sul concetto di gravità della frode, affermando che tale elemento deve essere valutato in base a quanto disposto dall’articolo 133 del codice penale, ovvero tenendo conto del danno cagionato e della natura del pericolo, ma anche avendo riguardo alla natura, alla specie, all’oggetto, ai mezzi al tempo ed al luogo dell’azione, alle modalità della stessa oltre che all’elemento soggettivo.
Pertanto, qualora da tali considerazioni non emerga la particolare gravità del danno e l’imminenza del pericolo, alla frode viene applicato il termine di prescrizione breve, contrariamente a quanto stabilito dalla giurisprudenza comunitaria. L’organo di giustizia dell’UE, infatti, aveva sancito, con la sentenza C-105/14 che “nei casi di condotte fraudolente rilevanti, che comportino in concreto l’evasione in misura grave di tributi IVA, le disposizioni in materia di prescrizione, di cui agli artt. 160 e 161 del c.p., comma 3, ultima parte, e 161, comma 2, c.p., devono essere disapplicate, trovando invero applicazione la disciplina più rigorosa prevista dal nostro ordinamento per i delitti di cui all’art. 51 del c.p.p, comma 3-bis e 3-quater c.p.p., secondo la quale il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atti interruttivo”.

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