Due giovani venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale Monocratico di Vasto, per rispondere “del delitto di furto in abitazione commesso con l’aggravante di aver agito con violenza sulle cose consistita nel danneggiare l’infisso esterno dell’appartamento della persona offesa
I due malviventi erano stati sorpresi con un borsone di proprietà della vittima, sottratto proprio nel suo appartamento.
All’esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Vasto, li condannava alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
La decisione confermata in appello veniva impugnata con ricorso per Cassazione.
Secondo l’assunto difensivo la pronuncia di condanna era completamente destituita di fondamento posto che, malgrado non fosse stata acquisita la prova diretta del fatto contestato, dal momento che nessuno dei testi escussi aveva riferito di aver visto i due imputati nell’atto di commettere il furto all’interno dell’abitazione, il tribunale aveva ritenuto di poterne affermare la penale responsabilità sulla base di elementi privi di efficacia dimostrativa, neppure a livello indiziario.
In particolar modo si discute della configurabilità del delitto contestato, il furto in abitazione e, nella specie del rapporto di strumentalità tra l’introduzione nell’appartamento e la sottrazione della refurtiva.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale era, infatti, emerso che l’unica finalità per cui i due soggetti si erano introdotti nell’abitazione era quella di alloggiarvi temporaneamente.
Invece, per la corte territoriale “ i prevenuti avevano approfittato della introduzione in casa per commettere il furto”; vi era quindi la strumentalità richiesta dalla norma incriminatrice.
Tale interpretazione – a detta dei ricorrenti – contrasterebbe con la radicata giurisprudenza in materia, secondo cui l’associazione tra il fatto “introduzione” ed il fatto “furto” non è automatica, nè presunta.
L’interpretazione ermeneutica della Cassazione
La dizione “mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora”, propria del testo attuale, chiaramente esprime una strumentalità dell’introduzione nell’edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, non diversa da quella precedentemente espressa con le parole “per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio…”.
Ben diversamente si è espresso il legislatore quando ha voluto prescindere dal nesso finalistico, correlando le aggravanti di cui all’art. 625 c.p., nn. 6 e 7 alla pura e semplice collocazione delle cose sottratte in determinati luoghi, uffici o stabilimenti.
Per giunta l’esegesi letterale della norma porta a rilevare che la nuova disposizione non ha riprodotto la possibilità di configurare la fattispecie anche nel caso in cui l’impossessamento sia realizzato durante l’abusivo trattenimento nell’edificio, previsto invece espressamente dall’art. 625, n. 1. In quel caso, perciò, la Corte di legittimità ritenne correttamente configurabile solo l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11.
Viceversa, si avrà furto in abitazione quando l’introduzione nell’abitazione del soggetto passivo avvenga a seguito di consenso di quest’ultimo carpito con l’inganno, poiché la fattispecie incriminatrice dettata dall’art. 624bis richiama indubbiamente la sottostante condotta di violazione di domicilio, sanzionata dall’art. 614 c.p., norma che riguarda comportamenti di introduzione nell’altrui dimora, realizzati “con inganno” ovvero “contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo”.
La decisione
Ebbene, nel caso in esame, era stato provato che la finalità per cui i soggetti si erano introdotti nell’abitazione era quella di alloggiarvi temporaneamente.
Ne consegue l’innegabile conclusione logica che i due imputati non si fossero introdotti nell’immobile per sottrarre il borsone, o comunque per rubare, bensì per il diverso fine di trovarvi temporaneo ricovero.
La sottrazione del borsone era dunque, avvenuta occasionalmente.
Non poteva, perciò, dirsi configurato il reato contestato, ma semmai quello di furto semplice.
La redazione giuridica
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