Confermata la condanna di un uomo accusato di furto in abitazione per aver sottratto una carta bancomat, una carta di credito e dei contanti da una borsa lasciata in una sagrestia

Era stato condannato, in sede di merito, a dieci mesi di reclusione e 400 euro di multa per il reato di furto in abitazione.  L’imputato, nello specifico, si era introdotto nella sagrestia di una chiesa e – come documentato dalle immagini della videosorveglianza del locale – aveva sottratto una carta bancomat, una carta di credito e dei contanti da una borsa lasciata li pochi minuti prima da una persona che si era poi allontanata assieme al parroco.

Nel ricorrere per cassazione, l’autore del delitto contestava, tra gli altri motivi, la qualificazione giuridica del reato ascrittogli ai sensi dell’art. 624 bis del codice penale. A suo giudizio, infatti, la sagrestia non può essere considerata un luogo di privata dimora in quanto vi si svolgono esclusivamente attività annesse alle funzioni religiose cui la chiesa è preposta.

I Giudici Ermellini, con la sentenza n. 13492/2020 hanno ritenuto tuttavia di non accogliere le doglianze dell’imputato.

La Suprema Corte ha ricordato che, sulla base della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 624 bis del codice penale, va definita sulla base dei seguenti elementi a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Ed invero – rilevano dal Palazzaccio –  la sagrestia è un luogo funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto e di attività ben più riservate rispetto a quelle che si svolgono nella chiesa, tra cui la vestizione e la vestizione dei celebranti, la preparazione delle attività liturgiche, l’attività di ricevimento riservato di determinati fedeli da parte del parroco, l’espletamento di attività di gestione della parrocchia caratterizzate da profili di riservatezza. Va inoltre osservato che il rapporto tra la sagrestia e il parroco è connotata da stabilità, trattandosi di locale servente non solo rispetto all’edificio sacro ma anche alla stessa casa canonica e che, dunque, deve ritenersi luogo destinato, in tutto o in parte, a privata dimora, essendo l’ingresso di terze persone selezionato ad iniziativa di colui che ne ha la disponibilità.

La redazione giuridica

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