Confermata la penale responsabilità della proprietaria di un cane, accusata di lesioni personali colpose per l’aggressione dell’animale ai danni di un passante

Mancata adozione delle cautele necessarie alla custodia di un cane di grossa taglia. Questa l’accusa contestata a una donna finita a giudizio per lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 del codice penale. L’imputata, nell’aprire il cancello elettrico della propria abitazione, non si accorgeva che l’animale usciva da recinto, aggredendo un passante a passeggio con il suo cagnolino e causandogli una lesione alla coscia sinistra.

Condannata dal Giudice pace la proprietaria del quadrupede ricorreva per cassazione deducendo che il giudice di merito si era limitato ad una mera ricostruzione del fatto senza procedere al doveroso approfondimento sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. In particolare, evidenziava che non era stata fatta corretta applicazione dei principi di diritto in tema di omessa custodia di animali, che imporrebbe di accertarne l’effettiva pericolosità. Inoltre, lamentava che non era stato operato alcun giudizio sul tema della prevedibilità in concreto circa la condotta aggressiva del cane.

I Giudici del Palazzaccio, con la sentenza n. 13464/2020, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte respingendo il ricorso in quanto infondato.

Secondo il Supremo Collegio, il giudice di merito aveva considerato compiutamente i fatti ravvisando positivamente la sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta tenuta dall’impugnate e l’evento addebitato. La Corte di appello aveva altresì accertato la colpa dell’imputata rimarcando la circostanza che si trattava di un cane di grossa taglia e che non erano state adottate dalla stessa, la quale aveva azionato l’apertura del cancello elettrico, le debite cautele nella custodia, tant’è che l’animale era uscito dal cancello della sua abitazione.

Tale decisione, per la Cassazione, risultava conforme ai principi di diritto in materia. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in materia di lesioni colpose “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un animale impone l’obbligo di controllarlo e di custodirlo adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione”. Inoltre, “la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione a quelli domestici o di compagnia come il cane, di regola mansueto, così da obbligare l’adozione di tutte le possibili cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale ed idonee a neutralizzare il rischio di eventi pregiudizievoli per i terzi, prevedibili alla stregua delle norme di comune esperienza”.

Risultava dunque pienamente conferente al caso di specie il richiamo all’indirizzo in base al quale, al fine di escludere la colpa rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di animali, non è sufficiente che esso si trovi in un luogo privato e recinto ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l’animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno a terzi. Né nel caso in esame, peraltro, era stata allegata, da parte della ricorrente, l’esistenza di un evento imprevedibile ed inevitabile estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie.

La redazione giuridica

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