Confermata la condanna di un imputato accusato di furto in abitazione per aver sottratto due portoni di ingresso di edifici condominiali

Era accusato di aver sottratto, in concorso con un altro uomo, due portoni di ingresso di edifici condominiali. Condannato in sede di merito alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 312 euro, l’imputato ricorreva per cassazione. In particolare, davanti alla Suprema Corte, lamentava l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 624 bis del codice penale in materia di furto in abitazione.

Nello specifico, a suo avviso, sarebbe stata errata la qualificazione giuridica del fatto in relazione alla nozione di privata dimora, atteso che il portone di ingresso del condominio, insistendo su una pubblica via, era privo di qualsiasi carattere di riservatezza, stante la sua intrinseca funzione, tanto che egli aveva portato a compimento l’attività delittuosa senza dover fare ingresso all’interno dello stabile.

I Giudici del Palazzaccio, con la sentenza n. 8421/2020 ha ritenuti il ricorso  inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Per la Cassazione, infatti, era da considerare corretta l’attribuzione all’imputato della fattispecie di furto in abitazione, rientrando i portoni asportati nella tutela dei beni predisposta dall’art. 624 bis c.p.. Tale norma, posta a salvaguardia dei beni sottratti da edifici o luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora, si estende infatti anche ai beni sottratti dalle “pertinenze” (o nelle pertinenze) della privata dimora.

Nel caso in esame, i portoni asportati erano ubicati proprio all’ingresso – negli androni – degli edifici condominiali, a servizio e protezione anche delle private dimore in essi ubicate, oltre che degli spazi condominiali e, comunque, erano posti in un luogo di “appartenenza” di private dimore, sicché rientravano pienamente nella tutela apprestata dalla norma.

Gli Ermellini hanno chiarito che la nozione di pertinenza, valevole ai fini dell’art. 624 bis c.p., non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario.

Piuttosto, essa deve essere accostata alla nozione di ‘appartenenza’, di cui all’art. 614 c.p. sicché elemento caratterizzante è, dunque, quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario.

In proposito, è stato ritenuto rientrante nel concetto di “pertinenza” di privata dimora il pianerottolo condominiale, antistante la porta dell’abitazione di uno dei condomini, avente, come gli altri, diritto di escludere l’intruso e le aree condominiali in genere, ivi comprese quelle destinate a parcheggio che non siano nella disponibilità dei singoli condomini.

La redazione giuridica

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