È onere dell’assicurato che chieda il pagamento dell’indennizzo per il furto subito nel proprio locale commerciale, provare di aver installato i dispositivi di sicurezza previsti nel contratto di assicurazione
Il titolare di un bar/tabaccheria aveva dichiarato di aver subito un furto, perpetrato mediante effrazione, presso il proprio esercizio commerciale, subendo un danno di 13.475,00 euro, come accertato dal perito tecnico incaricato.
Il locale era assicurato contro i rischi derivanti da incendio, furto e responsabilità civile; tuttavia, la compagnia assicurativa aveva comunicato di non poter liquidare l’indennizzo per il sinistro occorso, in ragione di quanto previsto al capo “delimitazioni ed esclusioni” di cui alle pagine 10 e 11 delle condizioni generali di assicurazione.
Il ricorrente decideva pertanto, di rivolgersi al Tribunale di Crotone al fine di ottenere la condanna dell’assicurazione al pagamento dell’indennizzo come da contratto di assicurazione sottoscritto, oltre al risarcimento dei danni derivati dal mancato immediato pagamento, in violazione della buona fede e correttezza.
La pronuncia del Tribunale di Crotone
Ebbene, l’adito tribunale calabrese ha rigettato la domanda, accogliendo, invece, l’eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa in ordine alla inoperatività della polizza, in ragione delle “Delimitazioni ed esclusioni” di cui alle Condizioni di Assicurazione. Nel documento era espressamente previsto quanto segue: “il contraente/assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti dall’impianto automatico di allarme antifurto”. È altresì previsto che “l’assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone”. Infine, in caso di sinistro, qualora l’impianto sia insufficiente anche in modo parziale o non attivato, la Compagnia corrisponde un indennizzo in misura ridotta. Tali “Condizioni particolari (valide solo se richiamate in polizza)” devono considerarsi applicabili alla fattispecie in esame, atteso che le stesse risultano espressamente richiamate nel contratto sottoscritto dall’attrice”.
Si è detto che clausole come quelle in esame, che subordinano la garanzia assicurativa all’adozione di speciali dispositivi di sicurezza, non introducono limiti alla responsabilità dell’assicuratore, ma individuano e circoscrivono il rischio, cioè l’oggetto del contratto (rischio assicurato). Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell’assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081). In altri termini, poiché nell’assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell’assicurato all’indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell’ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell’art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (Cass. n. 30656/2017; Cass., 17/5/1997, n. 4426).
L’onere della prova incombente sull’assicurato
Ciò posto, nel caso di specie era onere dell’attrice provare che i locali contenenti le cose assicurate fossero protetti dall’impianto automatico di allarme antifurto, come previsto dalle condizioni particolari sopra richiamate.
Tale onere non era stato assolto. Ed invero, a fronte delle rilevazioni del perito tecnico incaricato dall’assicurazione per il quale il locale non era dotato di impianto antifurto, oltre a non essere abbonato alla vigilanza notturna, l’attrice non aveva fornito alcuna prova di segno contrario.
Per queste ragioni, la domanda è stata rigettata. (Tribunale di Crotone, sentenza n. 199/2020).
La redazione giuridica
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