L’iscrizione alla Gestione separata deve considerarsi obbligatoria anche per i soggetti che, successivamente al pensionamento, esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo

Il ricorrente aveva impugnato la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione separata INPS. Sia in primo grado che in appello l’opposizione veniva accolta.

In particolare, la Corte d’appello di Bologna aveva ritenuto che, trattandosi di soggetto che aveva svolto attività di lavoro autonomo successivamente al pensionamento, dovesse trovare applicazione l’esclusione dall’iscrizione alla Gestione separata prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011).

Contro tali statuizioni l’INPS aveva proposto ricorso per cassazione, denunciando con l’unico motivo di censura la violazione e falsa applicazione del citato D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 11 e 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), per avere la Corte di merito ritenuto che l’opponente, pur avendo continuato a svolgere, successivamente al pensionamento di vecchiaia, attività di lavoro autonomo di perito industriale, per la quale aveva versato all’ente privato che gestisce la previdenza obbligatoria in favore dei periti industriali soltanto il contributo integrativo, non fosse tenuto a iscriversi presso la Gestione separata presso l’INPS.

Il motivo è stato accolto (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 7585/2020).

Com’è noto, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, (conv. con L. n. 111 del 2011), nel prevedere, al comma 12, che la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, debba interpretarsi nel senso che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11”, ossia agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, ha testualmente esteso l’esclusione dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ai “soggetti di cui al comma 11”, cioè ai soggetti “già pensionati” in riferimento ai quali il predetto comma 11 ha, a sua volta, previsto che “gli enti previdenziali di diritto privato” di cui ai citati decreti legislativi nn. 509/1994 e 103/1996, “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” dovessero adeguare “i propri statuti e regolamenti, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale” e istituendo a loro carico “un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente”.

Ciò posto, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che i principi di diritto elaborati in relazione alla citata disposizione di cui all’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 2011 (Cass. nn. 30344 del 2017, 32166, 32167 e 32508 del 2018) trovano applicazione anche ai casi, come quello in esame, in cui la peculiarità è rappresentata dal fatto che l’attività di lavoro autonomo richiedente l’iscrizione all’albo (nella specie, dei periti industriali) sia stata posta in essere da un soggetto già pensionato.

La pronuncia della Cassazione

Per queste ragioni non è stato condiviso l’assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui la previsione per il futuro dell’obbligo di assoggettamento a contribuzione dei redditi percepiti dai lavoratori autonomi già pensionati escluderebbe la possibilità di iscrizione alla Gestione separata “in tutti i casi in cui il pensionato sia libero professionista iscritto ad albo professionale” : al contrario, – hanno affermato gli Ermellini – il fatto che il legislatore, nel dettare al successivo comma 12 la norma d’interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, abbia ritenuto di menzionare espressamente, al fine di escluderli dall’obbligo di iscrizione, “i soggetti di cui al comma 11”, ossia appunto i pensionati che versino il contributo soggettivo agli enti privati gestori delle forme di previdenza obbligatorie, conferma semmai, che anche per costoro un obbligo di iscrizione esisteva già prima dell’introduzione della D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 11, cit., e che solo l’adeguamento degli statuti degli enti privati al complessivo disposto del comma 11 (vale a dire alla previsione di “obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale”) può comportarne l’esonero dall’iscrizione alla Gestione separata.

Detto altrimenti, il fatto che il legislatore, nel dettare la norma d’interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, abbia escluso dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata i pensionati che svolgano attività lavorativa libero-professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo e che versino all’ente previdenziale di categoria il contributo soggettivo, significa a contrario che costoro, qualora non fossero stati (come nella specie) tenuti a versare il contributo soggettivo all’ente esponenziale di categoria, avrebbero dovuto iscriversi alla Gestione separata.

In altre parole, il presupposto per l’iscrizione alla Gestione separata da parte di soggetti che svolgano attività libero-professionale per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione ad appositi albi è costituito precisamente dal fatto che costoro non sono tenuti a versare all’ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione previdenziale (Cass. n. 30344 del 2017).

La relazione tra le casse professionali e la Gestione separata

Del resto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che “la relazione tra le casse professionali e la Gestione separata non può essere costruita come una relazione di alternatività (…), ma piuttosto come una relazione di complementarità, tale per cui se una cassa professionale di categoria, nell’esercizio della sua potestà di autoregolamentazione, decide di escludere taluni professionisti dal versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, tale esclusione sarà sufficiente a riespandere la vocazione universalistica della Gestione separata (sempre che ci si trovi in presenza di attività libero-professionali svolte in modo abituale, ancorchè non esclusivo, oppure di attività che, se svolte in forma occasionale, diano luogo ad un reddito pari o superiore a 5.000 Euro, per come indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003)”.

Pertanto, non essendosi la Corte territoriale uniformata al consolidato principio di diritto secondo cui “l’iscrizione alla Gestione separata deve considerarsi obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49 (ora 53), comma 1, TUIR, l’esercizio della quale, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale”, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per nuovo esame.

La redazione giuridica

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