L’avvocato che secondo la disciplina vigente “ratione temporis” non ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense è comunque tenuto all’iscrizione nella Gestione separata presso l’INPS

La vicenda

Un avvocato aveva presentato istanza al Tribunale di Palermo affinché fosse dichiarata l’illegittimità della propria iscrizione nella Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall’Istituto di Previdenza in relazione all’attività di libero professionista svolta senza che egli, pur iscritto all’Albo Forense, fosse stato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la pronuncia resa dal giudice di primo grado con la quale era stata accolta la domanda dell’avvocato.

Contro tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’errore commesso dalla corte di merito per aver ritenuto che non sussistesse alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS a carico del professionista che, pur esercitando la libera professione, non era iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

Il motivo è stato accolto. (Cassazione, Sesta Sezione Civile, ordinanza n. 318/2020). È ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui “gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere di abitualità, non hanno– secondo la disciplina vigente “ratione temporis” antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26 della l. n. 3335 del 1995 secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 32167/2018; n. 32166/2018; n. 32508/2018).

La decisione

Tale principio è stato esteso anche al caso – come quello in esame – dell’avvocato non iscritto alla Cassa Forense alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della Cassa per il solo fatto di essere iscritto all’Albo professionale.

Di tali principi di diritto non aveva fatto corretta applicazione la corte d’appello siciliana; perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ai giudici di merito che dovranno accertare se sussistono in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata dell’avvocato “tenendo conto che l’obbligo di cui all’art. 2 comma 26, L. n. 335/1995 è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, ed anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione” (Cass. n. 32166/2018).

La redazione giuridica

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