Ai fini della configurabilità dei reati in materia di IVA, la determinazione della base imponibile e della relativa imposta evasa deve avvenire solo tenendo conto dei costi effettivamente documentati
La vicenda
Il Tribunale di Lucca aveva rigettato la richiesta di riesame proposta dal titolare di una ditta individuale, contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del medesimo Tribunale, in ordine al reato di omessa presentazione di dichiarazioni fiscali, di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 (E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila).
Contro tale decisione il difensore dell’indagato aveva proposto ricorso per cassazione. Tra i diversi motivi di censura è stato accolto quello relativo alla all’omessa dichiarazione Irpef. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito non aveva tenuto conto di costi (personale, affitti e locazioni, utenze e servizi, ammortamenti) che comunque non erano evincibili dalla dichiarazione Iva, ma avevano in ogni caso adeguata documentazione ancorché non fossero stati compresi nelle scritture contabili; per queste ragioni, non poteva considerarsi superata la soglia di punibilità.
In effetti, col provvedimento impugnato il Tribunale aveva sostenuto di avere tenuto in considerazione i costi documentati come ricavabili dal Registro Iva.
Ebbene, la Corte di Cassazione (Terza Sezione Penale, sentenza n. 10389/2020) ha affermato che ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l’eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette (l’Iva è invero collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l’eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali)(Sez. 3, n. 53980 del 16/07/2018; Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014).
Per queste ragioni l’ordinanza impugnata è stata annullata, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Lucca.
La redazione giuridica
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