L’esistenza di crediti non riscossi non dimostra affatto né l’esistenza di una crisi di liquidità né la mancanza del dolo nel reato di omesso versamento IVA

La vicenda

La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna a carico dell’imputato, all’epoca dei fatti legale rappresentante di una s.r.l. per il reato di omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 2010, per un ammontare complessivo di 298.693 euro, condannandolo alla pena di 5 mesi e 20 giorni di reclusione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando l’illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Nel giudizio abbreviato la difesa aveva depositato decine di documenti, procedure di ingiunzione e di recupero crediti volti a dimostrare l’esistenza di crediti non riscossi negli anni dal 2004 al 2012 per un importo superiore a 900.000 euro.

A detta del ricorrente la corte d’appello avrebbe dovuto valutare i documenti prodotti, ritenendo così provata la crisi di liquidità e l’intervenuto fallimento successivo alla sentenza di primo grado. L’esigibilità della condotta – secondo la difesa – sarebbe, infatti, collegata alla capacità contributiva ed il dolo alla «cosciente volontà di evadere quanto dovuto dall’erario». Invece, nel caso di specie, sarebbe mancata la libertà di autodeterminazione dell’imputato.

Il giudizio di legittimità

Ma il motivo non è stato accolto. I giudici della Suprema Corte (sentenza n. 46464/2019) hanno ricordato che l’esistenza di crediti non riscossi non dimostra affatto né l’esistenza di una crisi di liquidità né la mancanza del dolo.

Il debito IVA risulta dalla stessa dichiarazione presentata dal ricorrente. La regola generale è, infatti, quella dell’IVA per cassa, cioè quella che collega al pagamento (cfr. l’art. 6 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) l’effettuazione dell’operazione relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi a cui si applica l’imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili – ogni qualvolta il soggetto d’imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall’acquirente del bene o del servizio) l’IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l’Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all’obbligazione tributaria (Sez. Un n. 37424/2013).

La decisione

Nel caso in esame, l’imprenditore aveva riscosso l’IVA nell’anno 2010; egli era pertanto tenuto al pagamento, a prescindere dall’esistenza di crediti non riscossi vantati verso terzi per altri rapporti giuridici.

In conclusione, è stato ribadito il seguente principio di diritto: “il dolo del reato di omesso versamento Iva, di cui all’art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000, è insito nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto”. Ed infine che “per tale reato non è richiesto il fine di evasione, tanto meno l’intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto”.

La redazione giuridica

Leggi anche:

REATI TRIBUTARI: QUANDO IL NEO AMMINISTRATORE RISPONDE DELLE GESTIONI PRECEDENTI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui