In caso di lesioni personali riportate a seguito di un incidente stradale è ammesso il risarcimento congiunto del danno biologico e del danno morale

L’accertamento delle lesioni

Due minorenni, rappresentate dai rispettivi genitori, avevano agito in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali subiti a causa ed in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto mentre erano intente ad attraversare una via cittadina, allorquando venivano investite da un’autovettura, riportando lesioni personali.

Nel corso dell’istruttoria, celebratasi dinanzi al Tribunale di Brindisi (sentenza n. 434/2020), era stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro, confermando quanto dedotto dalle ricorrenti nei rispettivi atti introduttivi, con la sola precisazione che entrambe le minori, al momento dell’incidente si trovavano non sulle strisce pedonali, ma in prossimità delle stesse, finendo per ritrovarsi, quasi all’improvviso davanti all’auto del convenuto, il quale pur tentando una frenata di emergenza, non riusciva ad evitare l’impatto.

La predetta dinamica del sinistro aveva reso palese la responsabilità concorrente tanto delle minori (nella misura del 20%) per aver attraversato la sede stradale non sulle strisce pedonali e per non aver prestato la dovuta attenzione al flusso veicolare, quanto del convenuto (per il restante 80%) per aver investito le due ragazzine in pieno centro abitato, in violazione del principio informatore della circolazione di cui all’art. 140 C.d.S. e del dovere contenuto nell’art. 141, comma 2, C.d.S. di mantenere il controllo del veicolo e fare tutto il possibile per evitare l’impatto con ostacoli prevedibili.

La natura unitaria del danno non patrimoniale

Accertate e confermate tutte le lesioni ed i postumi residuati sulle due minori, al fine della quantificare il danno complessivamente risarcibile, il Tribunale di Brindisi (ha ritenuto di dover fare applicazione, in aderenza a quanto notoriamente statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n. 26972), del principio della bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.).

In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale, il giudice del capoluogo pugliese ha ribadito quanto precisato dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata sentenza, secondo cui lo stesso, “Identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione”.

Il risarcimento del danno morale

Quanto poi, all’annosa questione della risarcibilità del c.d. danno morale, quale componente del danno non patrimoniale non (necessariamente) sussumibile nel danno biologico, la stessa Corte di Cassazione ha confermato il criterio della congiunta attribuzione del risarcimento da danno biologico e da danno morale liquidato, quest’ultimo in una percentuale del medesimo, salvo personalizzazione”( Cassazione civile sez. III del 12/09/2011 , n. 18641; Cass. n. 28407/2008; Cass. n. 29191/2008; Cass. n. 5770/010; Cass.; Cass. n. 22585/2013; Cass. n. 11850/2015).

Tale indirizzo è stato espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi D.P.R. n. 37 del 2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l’art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico da un canto, e la “voce” di danno morale dall’altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:- che “la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni; e che “la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell’entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all’evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”.

La personalizzazione del danno

Nella relazione introduttiva alle “nuove” tabelle milanesi per la liquidazione “del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale”, peraltro, si legge che i criteri con esse applicati “prima delle sentenze delle sezioni unite della cassazione individuavano valori standard di liquidazione del danno biologico, prevedendo poi la liquidazione del danno morale in misura variabile da 1/4 a 1/2 dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, con personalizzazione di questo sino all’aumento del 30% dei valori standard”.-

“A seguito, poi, del nuovo indirizzo giurisprudenziale” si è proseguito in via ulteriormente esplicativa “proponendo la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell’integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale” (id est, del danno biologico,) “e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale”.

La decisione

Ebbene, facendo applicazione di tali principi di diritto l’adito Tribunale ha riconosciuto in favore delle danneggiate il risarcimento del danno biologico personalizzato in considerazione della loro minore età e della peculiare incidenza delle lesioni e del trauma sul piano psicologico-comportamentale delle stesse.

La redazione giuridica

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