Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale che sussista una lesione grave e l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità

La vicenda

Gli eredi di un pensionato avevano proposto ricorso al fine di ottenere il risarcimento del danno (non patrimoniale) derivante dal perdurante inadempimento dell’INPS a fronte della sentenza che l’aveva condannata alla riliquidazione della prestazione pensionistica in godimento.

I ricorrenti avevano esposto di essere stati costretti ad attivare complesse procedure esecutive per recuperare forzosamente quanto di loro spettanza (differenze di ratei pensionistici maturati e non corrisposti) e che il danno di natura non patrimoniale sofferto consisteva nel turbamento interiore e nella sofferenza morale protrattasi per molti anni dal momento dell’acquisizione della consapevolezza di avere pieno diritto alla riliquidazione della prestazione.

La pronuncia della corte d’appello e il ricorso per cassazione

La Corte d’appello di Bari aveva rigettato la domanda proposta dagli appellanti, rilevando che, secondo i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 26972 del 2008), il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dall’ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno, che la lesione deve eccedere una ragionevole soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza e che nel caso di specie, l’inerzia dell’ente gestore, in relazione alla corresponsione dell’importo corrispondente alla maggiorazione non liquidata, in assenza di prova specifica da parte degli interessati, non poteva assurgere a “intollerabile lesione della dignità umana”.

La vicenda è giunta sino in Cassazione. A detta dei ricorrenti la pronuncia della corte d’appello era errata poiché aveva ridotto il nodo della questione alla mera richiesta di risarcimento per ritardo, senza considerare che il presupposto del danno lamentato traeva origine dalla circostanza che l’INPS non avesse ottemperato a una sentenza passata in giudicato ed era rimasto immotivatamente inerte al comando dell’Autorità giudiziaria, così vanificando il diritto di rango costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Il ricorso è stato rigettato. Per i giudici Ermellini, la corte d’appello aveva ben considerato che la domanda era incentrata sull’inadempimento dell’INPS al giudicato quale fatto causativo della lesione patrimoniale, ed aveva escluso che gli interessi indicati in ricorso fossero presidiati da diritti di rango costituzionale.

Il risarcimento del danno non patrimoniale

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “un pregiudizio non patrimoniale risarcibile, oltre ai casi di danno derivante da reato, è ravvisabile ogni qual volta il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona non aventi natura economica, costituenti oggetto di tutela costituzionale. Ed ancora si è affermato che (Cass. n. 29832 del 19/12/2008, Cass. n. 20684 del 25/09/2009) “ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa”.

Di tali principi aveva fatto corretta applicazione la Corte di merito dal momento che, per un verso aveva rilevato che il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente in godimento e non nell’attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetti sprovvisti di redditi previdenziali, sicchè non era ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona, mentre, per altro verso, aveva posto in evidenza la mancanza di allegazione e prova di ricadute della predetta inottemperanza sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, (non potendo considerarsi tali i paterni d’animo e i disagi correlati alla constatazione dell’inerzia dell’ente gestore nella corresponsione dell’importo pensionistico), come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo.

La decisione

Per queste ragioni la sentenza impugnata è stata definitivamente confermata con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento in favore dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità.

Avv. Sabrina Caporale

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