La pronuncia della Cassazione sul ricorso di un amministratore di condominio, condannato per appropriazione indebita di 77 mila euro

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. E’ la regola giuridica ribadita dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4130/2020.

I Giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati sul ricorso presentato da un uomo condannato in sede di merito per l’appropriazione indebita di circa 77 mila euro, cifra di cui aveva il possesso in qualità di amministratore di un condominio.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato aveva eccepito, tra gli altri motivi, l’intervenuta prescrizione di alcune condotte a lui ascritte, in quanto commesse nel 2010, essendo stata applicata – a suo avviso – una regola errata in ordine al calcolo del termine di prescrizione.

Ma gli Ermellini hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni presentate, rigettando il ricorso.

La Suprema Corte ha dapprima evidenziato come la censura relativa all’esistenza di eventuali condotte già prescritte al momento della emissione della sentenza di secondo grado, non fosse stata dedotta con i motivi di appello. Pertanto non poteva essere valutata in Cassazione presupponendo l’accertamento dell’esistenza di condotte antecedenti all’indicazione del tempus commissi delicti nel capo di imputazione, che lo individuava “in data anteriore e prossima al 28.11.2012”.

I Giudici di Piazza Cavour hanno poi sottolineato che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, “il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione la prescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data di consumazione sia antecedente rispetto a quella contestata, ha l’onere di riscontrare le sue affermazioni fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato sia stato consumato in data anteriore a quella contestata, e non smentiti né smentibili da altri elementi di prova acquisiti al processo”.

Nel caso in esame, tuttavia, la cessazione della carica, ovvero il momento in cui si era consumata l’appropriazione indebita, era intervenuta proprio nell’anno indicato nel capo di imputazione (2012). Da li la decisione di respingere le istanze del ricorrente.

La redazione giuridica

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