Giudici onorari: possono essere considerati uguali ai giudici togati?

0

La Cassazione si è espressa in merito ai giudici onorari, fornendo chiarimenti in merito al loro ruolo in relazione a quello dei giudici togati

I giudici onorari possono essere considerati uguali ai giudici togati? Se non vi è espresso divieto di legge, afferma la Suprema Corte nella sentenza 28937/2017, i giudici onorari possono decidere qualsiasi processo e pronunciare qualsiasi sentenza con poteri uguali a quelli dei magistrati togati.

Con questa decisione, la Corte di Cassazione ha sancito un importante principio per i giudici onorari.

Questi ultimi e i magistrati togati hanno uguali poteri. Perciò i primi possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza, a meno che non vi sia un espresso divieto di legge in tal senso.
Nel caso in esame esaminato dalla Cassazione, tutto è nato da un ricorso in materia familiare.
Nello specifico, questo era stato avviato da una ex moglie che si doleva della sentenza d’appello che aveva respinto parzialmente il reclamo sulla revoca dell’assegnazione della casa familiare e dell’assegno divorzile in suo favore.
La Corte d’Appello in via preliminare aveva respinto l’eccezione di nullità della sentenza del tribunale per essere stato il provvedimento appellato redatto da un g.o.t..
Inoltre, la Corte rilevava che la limitazione attinente alle materie da trattare da parte dei giudici onorari è riferibile a normazione di carattere secondario per la quale non è stabilita alcuna sanzione di nullità.
La donna pertanto ha fatto ricorso in Cassazione. Da parte sua, lamentava la nullità della sentenza di primo grado ex art. 50 quater e 161 c.p.c., per violazione dell’art. 106 Cost, comma 2, che prevede che i magistrati onorari possano essere nominati per tutte le funzioni attribuite a giudici “singoli”, così escludendo che un g.o.t. possa far parte di un collegio.

Per la Cassazione, però, tale ricorso andava rigettato.

Secondo gli Ermellini, va rispettato un costante orientamento della giurisprudenza.
Hanno dunque aggermato che “I giudici onorari – sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio – possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall’art. 106 Cost., cosicchè, in ipotesi siriane, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, ossia non investita della funzione esercitata”.
Pertanto, proseguono, non si può giungere a diversa conclusione con il R.d. n. 12 del 1941, art. 43-bis che vieta ai giudici onorari di tenere udienza, se non in caso di impedimento o mancanza dei giudici ordinari.
Quest’ultima espressione “da intendersi come comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali l’impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell’ottica di un’efficiente amministrazione della giustizia”.
In conclusione, la normazione secondaria del Csm, invocata dalla donna, non è idonea a configurare una nullità non prevista dalle norme di legge.
 
 
 
Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms al numero WhatsApp 3927945623
 
 
 
Leggi anche:
GIUDICI DI PACE, 400 ASSUNZIONI IN VISTA

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui