Il CTU riconosceva il requisito dell’invalidità civile al 61% per le patologie di gonoartrosi e anchilosi del rachide lombare (Tribunale di Castrovillari, Sez. Lavoro, Sentenza n. 420/2021 del 05/03/2021 – RG n. 200/2020)

Il beneficiario della previdenza di invalidità civile cita a giudizio l’Inps non concordando con il parere del CTU espresso nel giudizio obbligatorio di ATP.

Il ricorrente deduce:

  • che in data 11/4/2018 presentava domanda alla Commissione Invalidi Civili per il riconoscimento della pensione di invalidità civile;
  • che in data 13/6 /2018 veniva sottoposto a visita medica dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido al 50%;
  • che avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per ATP al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
  • che il CTU depositava relazione peritale riconoscendo la percentuale di invalidità del 61%.

Si costituisce in giudizio l’Inps eccependo la decadenza del diritto e l’improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito contestava la fondatezza.

Il Tribunale ritiene la domanda inammissibile.

I motivi di contestazione, a seguito di dissenso dalla CTU svolta in Accertamento Preventivo, devono essere specifici.

Consolidata giurisprudenza, già da tempo è ferma nel considerare che i motivi di contestazione alla CTU devono prospettare argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal Consulente, a pena di inammissibilità del ricorso.

Le contestazioni svolte dal ricorrente sono generiche censure di erroneità ed inadeguatezza e non evidenziano l’errore tecnico che avrebbe commesso il CTU, né specificano gli elementi e le controdeduzioni di cui viene lamenta la mancata valutazione.

Ad ogni modo, la CTU espletata in Accertamento Preventivo ha illustrato il quadro clinico del ricorrente descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 61 %.

Nello specifico, ha evidenziato che “il ricorrente è affetto da gonoartrosi ed anchilosi del rachide lombare con riduzione della capacità lavorativa del 61%”.

Considerato che i motivi di doglianza svolti nei confronti dell’espletata CTU sono del tutto generici e aspecifici il ricorso viene considerato inammissibile.

Il ricorrente rientra nelle condizioni di reddito di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., e quindi in punto di spese di lite nulla viene statuito.

Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell’I.N.P.S

Avv. Emanuela Foligno

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