La domanda viene respinta poiché carente il presupposto basilare della responsabilità, ossia il nesso eziologico diretto tra la cosa (rigonfiamento del manto stradale) e l’evento (Tribunale di Spoleto, Sentenza n. 427/2021 del 02/07/2021 RG n. 2436/2016)
Il danneggiato cita a giudizio il Comune di Foligno onde vederne accertata la responsabilità per i danni subiti a causa di omessa custodia. L’attore espone che: in data 26.08 .2016, alle ore 16.00 circa, mentre procedeva in sella alla propria bicicletta, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una buca con annesso rigonfiamento del manto stradale; in conseguenza del sinistro, aveva riportato danni alla sua integrità psicofisica, avendo subito una “frattura metaepifisi prossimale tibia sinistra”, diagnosticatole presso l’Ospedale di Foligno il 27 agosto 2014 con successivo ricovero presso l’Unità Operativa Ortopedia e traumatologia, dalla quale era stata dimessa il 4 settembre 2014; in data 20 marzo 2015, era stata sottoposta a visita medico legale a seguito della quale erano state accertate lesioni in conseguenza del sinistro stradale del 26 agosto 2014 pari a giorni 120 di ITT, giorni 60 di ITP , oltre a postumi permanenti quantificabili nella misura del 25%.
Il Tribunale istruisce la causa attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale.
La responsabilità invocata riguarda la relazione qualificata tra la res e il custode, che può definirsi tale in quanto esercita un potere effettivo sulla cosa, tale da controllarla, ovvero ne ha la disponibilità giuridica e materiale, che comporta il potere -dovere di intervento su di essa.
Affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è richiesta la sussistenza del nesso di causalità diretto tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Conseguentemente, il danneggiato deve provare l’evento dannoso e il nesso eziologico tra la res e il danno subito; il custode, invece, per esimersi dalla responsabilità, deve provare che l’evento lesivo è stato prodotto a seguito del verificarsi del caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile ad un elemento esterno, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Con riguardo al nesso causale, la dimostrazione della sua sussistenza è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno della cosa, ma richieda che, al modo di essere della cosa, si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo la cosa di per sé statica ed inerte.
Ne consegue l’accertamento di ulteriori elementi, quali la maggiore o minore facilità di evitare l’ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l’oggettiva responsabilità del custode.
In tale ipotesi, dunque, il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno.
Applicando tali principi, la domanda dell’attore nei confronti del Comune di Foligno è infondata.
La fase testimoniale non ha provato che la caduta dell’attore sia stata la conseguenza diretta e immediata della presenza di una buca sulla strada.
La ricostruzione della dinamica esposta dall’attore non ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dai testimoni indicati, quali due soggetti che la avevano soccorsa subito dopo il sinistro.
I testi, infatti, si sono limitati a confermare che in prossimità del punto di caduta dell’attore era presente una buca avente a ridosso un rigonfiamento del manto, senza potere affermare con certezza che la caduta fosse causata dalla buca.
In altri termini, i testi non hanno visto l’attore infilare la ruota della bicicletta nella buca e perdere il controllo del mezzo a causa della stessa.
E’ da escludersi, pertanto, la sussistenza del nesso di causa tra il tratto di strada in custodia e il danno arrecato all’attore.
La domanda viene respinta poiché carente il presupposto basilare della fattispecie disciplinata dall’art. 2051 c.c., ossia il nesso eziologico diretto tra la cosa (la buca) e l’evento (la caduta), con la conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria invocata nei confronti del Comune di Foligno.
Spese di lite e di CTU vengono integralmente compensate tra le parti.
Avv. Emanuela Foligno
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