Il Giudice di merito non ha verificato le linee guida, il giudizio controfattuale, il grado della colpa e il nesso di causalità (Cassazione Penale, sez. IV, 25/06/2021, n.24835)

Il Giudice di Pace di Genova, con sentenza del 12/6/2019 condannava il Medico specialista in chirurgia plastica ed estetica alla pena di 280 euro di multa avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p., perché, in occasione della medicazione di controllo eseguita in data 24.7.2015, ebbe in cura una ragazza diciasettenne afflitta da ustioni da abrasione al dorso del piede – omettendo di rimuovere completamente tutte le garze e la cute di suino in precedenza applicata ed infettatasi, di controllare l’infezione e di applicare una nuova matrice dermica acellulare dopo adeguata preparazione del letto della ferita ed inoltre prescrivendo la prosecuzione della terapia antibiotica impostata ab initio, anziché effettuare una cultura su tampone delle garze e delle ferite ed impostare una terapia antibiotica endovenosa a base di Ciprofloxacina, per colpa – consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle leges artis, cagionava alla ragazza lesioni personali consistite nel prolungamento dello stato di malattia e nell’incapacità ad attenere le ordinarie occupazioni per un periodo di tempo inferiore a giorni 20.

Il Medico ricorre in Cassazione lamentando la nullità della sentenza per difetto di motivazione nonché per mancata assunzione di una prova decisiva.

Viene censurato che la sentenza impugnata appaia solo formalmente motivata in quanto nulla dice il Giudice di pace in ordine alle numerose argomentazioni addotte dall’imputato a giustificazione della propria condotta.

Il Medico, a confutazione delle conclusioni cui era pervenuto il consulente del P.M., ha sostenuto in sede di esame dibattimentale, che tutte le linee guida nazionali ed internazionali nonchè la letteratura medica mondiale stabiliscono che la rimozione della medicazione a protezione della matrice dermica va evitata per non frustrare il processo di cicatrizzazione cui la stessa è preposta

Ha inoltre specificato che, la paziente, al momento della sua visita, non presentava una situazione infettiva superiore alla normale proliferazione batterica esterna, che consegue alla semplice esposizione all’aria della ferita, da giustificare un simile intervento, essendo sufficiente la sola pulizia della ferita e l’apposizione, come è stato fatto, di una pomata antibiotica; e che dispose la prosecuzione della terapia antibiotica orale, già prescritta dal precedente sanitario e di non ritenere corretto, così come unanimemente oramai previsto in letteratura, il ricorso ad antibiotici chinolonici, nella fattispecie più nocivi che terapeutici.

Aggiunge, inoltre, il ricorrente che la presenza della colorazione verde sul sito della lesione è fatto suggestivo ma del tutto irrilevante, trattandosi, per lo più, dell’ossidazione della medicazione utilizzata che è a base di argento.

Ed ancora, che il processo di cicatrizzazione stava seguendo il suo regolare decorso, di talchè la rimozione del derma suino avrebbe esclusivamente allungato i tempi di guarigione, costringendo il processo cicatriziale a ricominciare da capo.

Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato in quanto il provvedimento impugnato ha una motivazione apparente, se non inesistente.

Il Giudice di Pace afferma che “all’odierno dibattimento la penale responsabilità dell’imputato è risultata provata sulla base delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa e della documentazione medica in atti”, senza aggiungere alcun elemento contenutistico relativo a tali mezzi di prova.

Inoltre, il Giudice, non risponde alle argomentazioni difensive e, lungi dall’affrontarne il contenuto e la fondatezza, si limita ad affermare apoditticamente che è “di solare evidenza” come “il comportamento dell’imputato non sia scevro di elementi rilevanti sotto il profilo della negligenza, imprudenza o imperizia, considerato che per configurare il delitto in esame è sufficiente una culpa et levissima”.

Ed ancora, il Giudice di Pace, afferma “l’omessa pulizia della ferita e l’evidente ritardo nella impostazione di una idonea terapia hanno certamente cagionato quantomeno un prolungamento dello stato di malattia, elemento di per sè sufficiente per integrare il reato”.

Gli Ermellini ritengono sconcertante che il Giudice non abbia fatto cenno alle linee guida e/o buone prassi assistenziali, al giudizio controfattuale, alla legge applicabile e al grado della colpa, al nesso di causalità , tutti elementi necessari per potere discorrere di condanna penale, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ambito di colpa professionale medica.

Oltretutto, il Giudice di Pace nulla motiva al riguardo della respinta CTU Medico-Legale.

La Suprema Corte, annulla la sentenza impugnata, con rinvio alll’Ufficio del Giudice di Pace di Genova, in diversa composizione, per nuovo giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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