In un incidente stradale causato dall’urto contro un albero, la guida imprudente della vittima esclude la responsabilità del Comune per un guard rail non conforme. Il Comune, proprietario della strada luogo del sinistro, avrebbe dovuto rispondere del sinistro per avere installato un guard rail non conforme e corrispondente alle prescrizioni di settore. La Corte di Roma, invece, attribuisce alla vittima un concorso di colpa del 66% confermando che la condotta del conducente è stata la causa esclusiva del sinistro.
I fatti
Il 7/9/2006 l’automobilista vittima dell’incidente in parola perde la vita in conseguenza d’un sinistro stradale, allorché, dopo aver perso il controllo del veicolo condotto, urta violentemente un albero posto al margine della strada.
Tre anni dopo i familiari della vittima (che decedeva nelle more del giudizio) instaurano causa nei confronti del Comune di Roma deducendo che dovesse rispondere dell’accaduto per avere installato sul punto del sinistro un guard rail non conforme e non corrispondente alle prescrizioni di settore.
Sostengono che la causa dello schianto della vettura contro l’albero sito oltre la carreggiata sarebbe la insufficiente altezza della protezione (soli 40 cm contro i 70 previsti dalle vigenti normative) e il suo stato di manutenzione (distorsioni gravi, difetti di fissaggio a terra e tra le sue varie componenti) avrebbero fatto da “trampolino” di lancio al veicolo condotto dalla vittima, che è giunta al punto d’impatto con il guard rail con un’angolazione non eccessiva che avrebbe dovuto normalmente consentire il ” rimbalzo” in carreggiata anziché il volo oltre la stessa, sino all’impatto mortale contro l’albero.
Il concorso di colpa della vittima
Il primo grado rigetta la domanda. La Corte di Roma, invece, la accoglie solo parzialmente, ma attribuisce alla vittima un concorso di colpa del 66%.
La S.C., con ordinanza 31.5.2023 n. 15447, accoglieva il ricorso proposto dal Comune di Roma e cassa con rinvio la sentenza d’appello ravvisando l’errore dei Giudici di appello di avere ritenuto che il guard-rail fu causa del danno perché non conforme alla normativa regolamentare di settore (D.M. 223/92), nonostante quella normativa fosse inapplicabile ratione temporis alla strada luogo del sinistro, in considerazione della sua epoca di costruzione. Riassunta la causa, la Corte di Roma (sentenza 20.8.2024 n. 5466) in sede di rinvio conferma la sentenza di rigetto della domanda.
Le motivazioni di rigetto:
- la strada ove avvenne il sinistro non presentava prevedibili situazioni di pericolo.
- poiché ivi esisteva il limite di velocità di 50 km/h, il guard rail installato era compatibile con le condotte di guida responsabili degli utenti della strada.
- poiché non era stata dedotta la pericolosità ex se del guard rail, non vi sono elementi per potersi sostenere la sussistenza della responsabilità di Roma Capitale in relazione alla richiamata disciplina di cui all’art. 2051 c.c..
Il secondo intervento della Cassazione
La S.C. aveva stabilito, nell’ordinanza cassatoria, che l’efficacia causale della cosa fonte di danno (guard rail) andasse accertata non già in base alla sua conformità rispetto al D.M. 223/92, inapplicabile ratione temporis, ma avuto riguardo alla oggettiva condizione dei luoghi ed alla dinamica del sinistro;
Viene lamentato che il Giudice di rinvio, incurante di tale principio, si sarebbe invece limitato a statuire che, non essendo il guard rail pericoloso, non poteva applicarsi l’art. 2051 c.c.; così facendo non si sarebbe attenuto ai principi di diritto stabiliti dalla materia e ribaditi nell’ordinanza cassatoria.
La censura non è fondata perché il Giudice di rinvio doveva valutare se il guard rail potesse ritenersi causa in senso materiale del danno, senza tener conto delle prescrizioni del D.M. 223/92. Ciò il Giudice del rinvio lo ha fatto, ritenendo che solo alla condotta di guida imprudente tenuta dalla vittima andasse attribuita la responsabilità nella causazione del grave sinistro, e quindi escludendo di necessità l’efficacia causale del guard rail.
I ricorrenti lamentano anche che l’altezza insufficiente del guard rail fu la causa del sinistro, e che tale circostanza emergeva dalle CTU in atti; che la condotta di guida della vittima non poteva ritenersi caso fortuito; che la colpa del Comune di Roma sussisteva a prescindere dall’applicabilità del D.M. 223/92, perché quel guard rail non conforme era comunque pericoloso; che comunque la situazione dei luoghi era irrispettosa di quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 11 luglio 1987, n. 2337, la quale imponeva di adottare barriere laterali di altezza non inferiore a 70 cm anche alle strade già esistenti.
Mancanza di nesso causale tra guard rail non conforme e l’incidente mortale
Orbene, la domanda è stata rigettata dalla Corte di appello per mancanza di nesso causale tra cosa e danno, non per mancanza di colpa; è stato pertanto correttamente individuato il criterio applicabile (ovvero il criterio della preponderanza dell’evidenza); stabilire poi se l’applicazione di quel criterio abbia condotto ad esiti corretti alla luce delle prove raccolte è questione di fatto, non sindacabile in Cassazione.
Ad abundantiam, riguardo la circolare ministeriale menzionata nella censura sopra riportata, in ogni caso è inammissibile perché nuova, non essendo mai stata svolta in primo grado. In ogni caso anche le prescrizioni contenute nella detta circolare erano dichiarate applicabili ai soli nuovi impianti ed ai rimpiazzi; la previsione di adeguamento graduale delle installazioni esistenti che siano degradate in altezza, su cui insistono i ricorrenti, non ha il significato che essi le attribuiscono: quella previsione voleva dire che se fosse stato necessario sostituire barriere ormai deteriorate, le nuove avrebbero dovuto rispettare le previsioni dettate dalla circolare.
I ricorrenti sostengono, infine, che la Corte d’appello si sarebbe limitata a esaminare la condotta di guida della vittima, senza considerare che, in presenza di un guard rail adeguato, il sinistro non avrebbe avuto conseguenze altrettanto tragiche, ergo, semmai, la condotta di guida della vittima si sarebbe dovuta ritenere una concausa, e non la causa esclusiva del danno.
La Corte d’appello ha ritenuto la condotta della vittima causa esclusiva del danno: ma il ravvisare nella condotta della vittima la causa esclusiva del danno significa escludere che il guard rail non conforme abbia giocato un ruolo causale nella produzione del sinistro e la accertata mancanza di nesso di causa fra cosa e danno, esclude l’indagine dell’elemento soggettivo della colpa.
Avv. Emanuela Foligno






