Gli elementi sintomatici della guida in stato di ebbrezza, rappresentati dai verbalizzanti, consentono di riconoscere rilevanza causale sul determinismo del sinistro

Era stato riconosciuto colpevole, in sede di merito, del reato di cui all’art. 186 del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza alcolica da cui era conseguito un sinistro stradale. Il Giudice di secondo grado, in relazione alle doglianze dell’imputato, rappresentava come la identificazione dell’imputato come conducente del veicolo non fosse intervenuta in violazione del divieto di testimonianza indiretta. I verbalizzanti, infatti, avevano indicato nello stesso verbale di identificazione l’imputato come conducente del veicolo e tale egli stesso si era dichiarato nel modulo di constatazione amichevole del sinistro.

Tale circostanza valeva altresì a dimostrare, in unione agli esiti dell’esame alcolimetrico, che indicavano un rilevantissimo superamento della soglia di riferimento (1,5 g/l), e agli indici sintomatici, l’influenza della condizione di ebbrezza sulla lucidità della condotta di guida del ricorrente e pertanto sul determinismo del sinistro.

Nel ricorrere per cassazione l’uomo rilevava che i verbalizzanti non avrebbero potuto deporre sul contenuto indiziante delle ammissioni rese dall’indagato sul fatto che egli fosse alla guida del veicolo incidentato. Ciò in ragione della inutilizzabilità delle suddette informazioni rese prima di essere assistito da un difensore.

Inoltre, lamentava la inutilizzabilità delle informazioni contenute nel modello di constatazione amichevole di sinistro in quanto in parte provenivano dalla persona indagata, per cui vigeva un divieto di utilizzazione,  e in parte provenivano dal terzo conducente che non era stato esaminato in dibattimento e per il quale pertanto vigeva il divieto di testimonianza indiretta.

La Cassazione, che si è espressa sul caso con la sentenza n. 5791/2020, ha ritenuto il ricorso assolutamente infondato.

Gli Ermellini hanno chiarito che l’informazione di chi fosse alla guida del veicolo era stata tratta dall’annotazione dei verbalizzanti concernente l’identificazione del soggetto coinvolto nel sinistro stradale e pertanto da un documento, avente valore fidefacente, preliminare alla formulazione di qualsiasi ipotesi di reato.

D’altro canto – fanno sapere dal Palazzaccio – “la dichiarazione di conduzione del mezzo incidentato proveniente dal soggetto che non ha ancora assunto la qualità di persona sottoposta alle indagini in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza non consente di essere interpretato, quale indizio del reato in contestazione, ma semmai la verifica della conduzione del mezzo costituisce atto preliminare affinché gli operatori possano procedere alla sequenza di accertamenti di cui all’art. 186 C.d.S., comma 4, dai cui esiti avrebbe potuto ricavarsi la notizia di reato”.

Quanto alla valenza della constatazione amichevole i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che “invero il ricorso non si confronta con il tenore delle corrette argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dal giudice distrettuale, secondo cui nella specie non si pone alcuna violazione del divieto di verbalizzazione o di utilizzazione delle dichiarazioni indizianti dell’indagato ovvero di inosservanza del divieto di testimonianza indiretta del terzo soggetto coinvolto nel sinistro laddove, una volta accertato che il ricorrente era alla guida del veicolo incidentato, la prova della ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, non deriva dall’ammissione di responsabilità, a fini civili, dei soggetti coinvolti in un sinistro stradale”.

Al contrario essa consegue, come correttamente spiegato dalla Corte di Appello, “da un articolato ragionamento logico giuridico che prende spunto innanzi tutto dagli elementi sintomatici rappresentati dagli stessi verbalizzanti (forte alito vinoso) e dal rilevantissimo superamento delle soglie di punibilità della condotta contravvenzionale (2,20 g/l a fronte del limite di 1,5 g/l) che consente di riconoscere rilevanza causale ad una tale, macroscopica, assenza di lucidità psicofisica del prevenuto sul determinismo del sinistro quantomeno in termini di concorrenza colposa”.

La redazione giuridica

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