A salvare l’automobilista, imputato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante dell’aver causato un incidente, la mancata omologazione dell’apparecchio

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1088/2020 in tema di guida in stato di ebbrezza, ha assolto un uomo che nel 2017, alla guida della sua automobile, aveva perso il controllo del veicolo andandosi a schiantare contro un palo della luce e successivamente contro il muro del giardino di un’abitazione.

Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, ravvedendo nel comportamento del conducente  gli estremi della guida sotto l’effetto di alcol avevano richiesto l’effettuazione dell’alcoltest, che effettivamente aveva dato esito positivo, registrando un tasso alcolemico nel sangue pari a 2,09 g/l  alla prima prova e addirittura a 2,27 g/l alla seconda.

L’automobilista, quindi, in base al dettato dell’art. 186 comma 2 del codice della strada, a cui si aggiungeva l’aggravante dell’aver provocato un incidente, rischiava una multa da 3.000 a 12.000 euro, oltre  all’arresto da uno a due anni, la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, con ipotesi di trasformazione in confisca con eventuale sentenza di condanna.

Ma il legale della difesa, nel corso del dibattimento, deduceva che il certificato di omologazione dell’etilometro Drager 7110 MKIII non fosse regolare e che la dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura non fosse valida.

Sussistevano, inoltre, a suo dire, ulteriori vizi inerenti il rispetto della normativa specifica, quali ad esempio la mancata indicazione della visita preventiva e delle prove periodiche per accertarne il corretto funzionamento, e anche la manutenzione effettuata sul dispositivo risultava irregolare.

Il Giudice ha ritenuto di accogliere le argomentazioni della difesa assolvendo l’imputato sulla base dell’inaffidabilità del test alcolemico effettuato con strumento non idoneo, ritenendo peraltro la sola testimonianza ‘visiva’ della pattuglia non sufficiente a provare l’assunzione di bevande alcoliche oltre i limiti consentiti per legge. La pubblica accusa del resto non aveva provveduto a fornire alcun elemento contrario circa il corretto funzionamento, l’omologazione e la sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge.

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