L’indicazione nel verbale di contestazione del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore può essere contestato solo con querela di falso

La vicenda

Confermato da parte del Tribunale di Torino il rigetto dell’opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione del prefetto, che sanzionava il ricorrente per mancato uso della cintura di sicurezza mentre era alla guida della sua autovettura.

Con l’impugnata sentenza, il giudice piemontese aveva ritenuto che il mancato uso delle cinture di sicurezza potesse essere contestato solo con querela di falso, giacché solo al giudizio di falso sarebbe stata riservata “la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti”.

Con ricorso per Cassazione il conducente denunciava l’errore in cui, a sua detta, sarebbe incorso il giudice dell’appello per aver statuito che la constatazione che egli circolasse alla guida del veicolo senza indossare le cinture di sicurezza, contenuto nel verbale impugnato, facesse fede fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c, sebbene si trattasse di una circostanza oggetto di percezione sensoriale, come tale suscettibile di errore di fatto.

Ma il motivo è stato dichiarato infondato.

 Al riguardo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno già chiarito che l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della contestazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistista da fede privilegiata (sent. n. 17355/09; Cass. n. 25842/08).

A detta del ricorrente la sentenza impugnata era altresì, errata nella parte in cui aveva ritenuto l’omissione della contestazione immediata, legittimata dalla circostanza emergente dal verbale, che egli al momento dell’accertamento avesse chiesto ai verbalizzanti “la notifica del verbale a casa perché aveva fretta”.

Ebbene, può farsi rientrare la “fretta” nell’elenco dei motivi che consentono per legge, l’omissione della contestazione immediata?

E in ogni caso per il ricorrente alla sua richiesta di ricevere la notifica a casa, le forze dell’ordine avrebbero potuto e dovuto opporsi.

Ma anche siffatto motivo è stato rigettato, posto che “la contestazione immediata era stata resa impossibile dal suo allontanamento; che poi tale allontanamento – ha aggiunto la Suprema Corte (Seconda Sezione ordinanza n. 22991/2019) avvenga senza l’autorizzazione dei verbalizzanti o viceversa, avvenga con l’autorizzazione di costoro, all’esito di una richiesta in tal senso formulata dal trasgressore, è tutt’affatto irrilevante ai fini della integrazione della situazione – descritta nell’articolo 384, lettera f) del Regolamento del codice della strada – dell’accertamento in assenza del trasgressore”.

Per tutti questi motivi il ricorso è stato rigettato e condannato il ricorrente al versamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002).

La redazione giuridica

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