Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, la guida in stato di ebbrezza ben può ostare ad una prognosi positiva, purché il giudice ne dia adeguatamente conto nella motivazione

La vicenda

Conto la sentenza della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella pronunciata in primo grado, aveva qualificato il fatto in termini di minore gravità, riducendo la pena a un anno e otto mesi di reclusione e, confermando nel resto la sua condanna per il reato di violenza sessuale ai danni di una minorenne, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento.

Con un unico motivo, la difesa ha dedotto la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ed invero, la Corte di appello, pur riducendo sensibilmente la pena irrogata in primo grado, aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in considerazione dei “precedenti penali” dell’imputato e della mancanza di elementi positivi sui quali fondare un giudizio prognostico favorevole.

Al contrario l’imputato deduceva di essere gravato da un solo precedente per guida in stato di ebbrezza, non ostativo alla concessione del beneficio negato e certamente non sintomatico di proclività a delinquere. Aggiungeva, peraltro, che il giudizio prognostico negativo formulato dalla Corte di appello contrastava con le ragioni della applicazione della attenuante della minore gravità del fatto.

Ebbene il motivo è stato accolto.

I giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 37533/2019) hanno ribadito che “la decisione del giudice di merito in ordine alla concessione ovvero al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena costituisce il frutto di un giudizio di fatto che non può essere sindacato in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez. 6, n. 1173 del 11/11/1981)”.

Nel caso in esame la decisione della Corte di appello si fondava su due argomenti non persuasivi e contraddittori: a) i “precedenti penali”; b) la mancanza di elementi sui quali fondare una prognosi positiva.

Il primo elemento di giudizio (i precedenti penali) era, tuttavia, frutto di un chiaro travisamento: l’imputato non era gravato da più precedenti penali, bensì da uno solo (nemmeno specifico) per il reato di guida in stato di ebbrezza, il quale “ben può ostare ad una prognosi positiva purché il giudice ne dia adeguatamente conto considerati i motivi per i quali è stata contestualmente ritenuta applicabile la speciale attenuante di cui all’art. 609-bis c.p.p., u.c., e il fatto che anche per il legislatore la precedente condanna non osta alla reiterazione del beneficio (art. 164 c.p., u.c.)”.

Il secondo elemento di valutazione scontava, invece, l’errata inversione dei termini di giudizio: ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è dovere del giudice indicare quali sono, tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., gli elementi che ostano ad una prognosi favorevole non essendo sufficiente sostenerne puramente e semplicemente la loro assenza.

La decisione

La motivazione era peraltro, contraddetta, dalle ragioni della applicazione della circostanza attenuante del fatto di minore gravità di cui all’art. 609-bis c.p., u.c.; decisione giustificata con il comportamento tenuto dall’imputato che, nella specie, aveva accettato di buon grado il rifiuto della vittima che si era sottratta ai suoi baci, non avendo reiterato condotte simili.

In definitiva, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto.

Avv. Sabrina Caporale

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