In astratto, l’impatto con gli uccelli (cd. bird strike) è certamente un evento eccezionale che esclude la responsabilità del vettore; in concreto, però, la compagnia aerea era responsabile per aver fatto accumulare al volo un ritardo superiore alle tre ore

La vicenda

Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori convenivano in giudizio la compagnia aerea chiedendone la condanna al riconoscimento di euro 849,06, di cui euro 750,00 ciascuno per compensazione ed euro 99,06 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.

Gli esponenti avevano allegato di essere in possesso di un biglietto emesso dalla compagnia aerea convenuta, per imbarcarsi sul volo della tratta Palermo/Roma Fiumicino, in partenza programmata alle ore 17:00 del 25.05.2018 ed in arrivo alle ore 18:15 locali.

Una volta giunti in aeroporto apprendevano che il volo sarebbe partito con diverse ore di ritardo; ed in effetti la partenza avveniva intorno alle ore 23:30 circa, per giungere poi a destinazione alle ore 00:40. I due avevano, pertanto, dovuto noleggiare un’auto, sostenendo un costo aggiuntivo, di 99,06 euro e la loro richiesta di risarcimento danni alla compagnia aerea non era mai stata evasa.

Quest’ultima si costituiva in giudizio, eccependo il verificarsi del bird strike come circostanza eccezionale; contestava ogni addebito e concludeva per il rigetto integrale della domanda.

L’eccezione del “bird strike” come circostanza eccezione è infondata. È quanto ha dichiarato il Giudice di Pace di Palermo con la sentenza n. 1595/2019, in commento.

Nessun documento ufficiale attestava l’esimente invocata; il vettore aereo non aveva neppure fornito la prova di aver adottato tutte le misure del caso. Perciò l’eccepita circostanza eccezionale era rimasta allo stato di mera enunciazione verbale non supportata da alcun riscontro.

In astratto l’impatto con gli uccelli è certamente un evento eccezionale che esclude la responsabilità del vettore – ha affermato l’adito giudicante; in concreto, però, la compagnia aerea con il suo comportamento, era da ritenersi responsabile per aver prolungato immotivatamente la durata dei controlli dato che il volo alternativo era decollato alle 23.30; ed in effetti, la compagnia aveva effettato controlli facendo accumulare al volo un ritardo superiore alle tre ore.

Alla luce di queste considerazioni, la domanda attorea è stata integralmente accolta.

La redazione giuridica

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