I chiarimenti della Corte di Giustizia UE in merito al caso di una passeggera che chiedeva il risarcimento per il ritardo prolungato di un volo acquistato mediante agenzia di viaggi rivolgendosi al Tribunale del proprio Paese

Se un passeggero prenota un biglietto aereo mediante un’agenzia di viaggi, in caso di ritardo prolungato del volo, può fare ricorso dinanzi al giudice del luogo di partenza nei confronti del vettore aereo per ottenere una compensazione pecuniaria.

Lo ha chiarito la Corte di Giustizia Ue, con la sentenza C-215/2018 dello scorso 26 marzo pronunciandosi sul caso di una cittadina ceca che aveva acquistato da un’agenzia di viaggi del proprio Paese un pacchetto tutto compreso, comprendente viaggio aereo con la compagnia danese Primera Air Scandinavia e alloggio in Islanda.

Il volo, tuttavia, aveva subito un ritardo di quattro ore e la passeggera aveva deciso di chiedere un risarcimento di 400 euro rivolgendosi al Tribunale di Praga.

Il Giudice ceco aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo che, sulla base del Reg. (CE) n. 44/2001, i ricorsi nei confronti di un’impresa stabilita in un determinato Stato membro debbano essere proposti in tale Stato membro.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che, ai sensi della stessa normativa, le disposizioni speciali in materia contrattuale che consentono di proporre un ricorso anche dinanzi al giudice del luogo di esecuzione di un’obbligazione si applicano, in linea di principio, solo nel caso in cui sussista un rapporto contrattuale tra le parti in causa. Nel caso in esame, la ricorrente aveva concluso un contratto non con il vettore aereo, bensì con un’agenzia di viaggi.

Da li la decisione di adire la Corte di Giustizia europea per verificare la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il passeggero e il vettore, che consentisse di ricorrere dinanzi al tribunale del luogo di partenza del volo in ritardo.

L’organismo europeo ha precisato che, nonostante l’assenza di contratto tra passeggero e vettore, il ricorso può essere proposto dinanzi al giudice del luogo di fornitura del servizio di trasporto aereo in quanto rientra nella materia contrattuale in base al regolamento sulla competenza giurisdizionale.

La Corte di Giustizia Ue ha ricordato che rientra nella nozione di “vettore aereo operativo”, soggetto agli obblighi derivanti dal regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, non solo il vettore aereo che opera un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero, ma anche colui che opera un volo per conto di un terzo, che abbia concluso un contratto con tale passeggero. In base all’art. 3, par. 5, del Reg. (CE) n. 261/2004, quest’ultimo si applica ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri in partenza o a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro; la stessa disposizione precisa che, allorché un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera alle obbligazioni previste dal regolamento, si considera che esso agisca per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero.

La redazione giuridica

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