La cancellazione di un volo non è reato: perciò il viaggiatore che lamenta di non aver potuto partecipare al funerale del padre non ha diritto al risarcimento di alcun danno non patrimoniale

La vicenda

L’attore aveva agito in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Busto Arsizio contro la compagnia aerea, per sentirla condannare a risarcirgli i danni subiti a causa di un volo cancellato.

L’attore assumeva che il 1.9.2016 ore 16 avrebbe dovuto imbarcarsi sul volo della convenuta Fortaleza/Malpensa; che tale volo era stato cancellato e che pertanto riuscì a partire soltanto il giorno 3.9.206 ore 6; per tale ragione non poté partecipare ai funerali del padre del 3.9;chiedeva dunque, di essere risarcito con le seguenti somme:

  • 1 – euro 600,00 per volo cancellato ai sensi del regolamento CE 261/2004;
  • 2 – euro 46,00 per spese;
  • 3 – euro 3.987,57 per danno patrimoniale non qualificabile di euro 3.938,57 dovuto per lunga attesa in aeroporto e danno esistenziale per non aver partecipato alle esequie del padre;
  • 4 – per il pernottamento dal 29.8 al 1.9 che aveva pagato per una camera d’albergo euro 261,00;
  • 5 –per bevande e mezzi di trasporto euro 200,00;

All’esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace condannava la convenuta al pagamento delle poste indicate ai numeri 1) e 2) per la somma complessiva 646,00 euro.

Di qui il ricorso in appello da parte dell’originario attore al fine di ottenere la differenza.

Il Tribunale di Busto Arstizio (sentenza n. 1511/2019) ha rigettato le domande dell’appellante perché palesemente infondate.

In particolare, quanto al lamentato danno di cui al punto 3) il giudice dell’appello ha affermato che tale danno patito non solo non attribuisce alcun risarcimento non essendo conseguenza di reato ma peraltro neppure aveva recato grave nocumento allo stato psichico dell’attore.

Ed invero, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 26972 11.11.2008 hanno chiarito che:

“Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità”.

Nel caso di specie, l’appellante non aveva alcun diritto al risarcimento del danno anche perché la cancellazione di un volo non è reato e perché dalla mancata partecipazione al funerale del padre non era derivato alcun peggioramento della qualità della vita o della felicità di vivere. Confermata dunque, la somma già stabilita dal giudice di primo grado.

La redazione giuridica

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