Ritardo del volo, vettore non responsabile per l’incidente in hotel

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ritardo del volo

In caso di sistemazione in hotel del passeggero a causa del ritardo del volo, il vettore aereo non risponde dei danni riportati dal cliente per negligenza del personale alberghiero

L’art. 9 §. 1 Lett. b), del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce norme comuni in materia di compensazione e assistenza per passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di un volo e che abroga il Regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo incombente al vettore aereo, in forza di detta disposizione, di offrire gratuitamente ai passeggeri che vi sono contemplati una sistemazione in albergo non comporta che tale vettore sia tenuto ad assumersi l’onere delle modalità di sistemazione in albergo come tali sì che, in base a tale Regolamento, non può essere tenuto a risarcire tale passeggero per i danni causati da una colpa commessa dal personale dell’hotel suddetto. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE con una sentenza dello scorso 3 settembre con cui si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dalla Cassazione austriaca nell’ambito di un contenzioso  insorto a seguito dell’incidente occorso a una donna disabile nell’hotel dove era stata sistemata a causa di un ritardo del volo aereo.

La passeggera era caduta rovinosamente perché le ruote della sua sedia a rotelle erano rimaste bloccate in un canale trasversale in un percorso per la negligenza del personale che non lo aveva rimosso né messo in sicurezza.

Da li la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti della società di liquidazione del vettore, che invece eccepiva l’insussistenza di una responsabilità a proprio carico.

La CGUE ha chiarito che la normativa vigente si limita a stabilire l’obbligo per il vettore aereo, in caso di ritardo del volo, di offrire gratuitamente ai passeggeri interessati sistemazione alberghiera,” senza definire i termini e le condizioni che regolano i rapporti contrattuali suscettibili di derivare dall’attuazione di tale obbligo”. Vale a dire che le modalità di esecuzione della prestazione dell’albergatore esulano dal sistema assistenziale previsto dal Regolamento 261/2004.

Il vettore aereo ha il dovere di selezionare con cura l’albergo, dopo essersi assicurato che sia idoneo a rispondere a ragionevoli requisiti di qualità e di sicurezza e, quando si tratta di persone a mobilità ridotta, come nella fattispecie, che sia strutturato in modo da poterle accogliere in buone condizioni, avvertendolo eventualmente della situazione di mobilità ridotta dei passeggeri interessati. In alternativa è tenuto ad indennizzare al passeggero le somme appropriate e ragionevoli per compensare le spese effettuate per procurarsi “le stesse prestazioni uniformi e immediate che il vettore aereo avrebbe dovuto offrire loro, senza che sia a tal fine necessario procedere ad una valutazione caso per caso della situazione specifica di ogni passeggero”. Tuttavia, una volta assolto tale obbligo, il vettore è sollevato da qualsiasi responsabilità per i danni occorsi durante il soggiorno del passeggero ascrivibili alla negligenza del personale dell’hotel.

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