I benefici per l’invalido civile che rimane orfano riguardano la reversibilità della pensione del genitore deceduto (Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, Sentenza n. 473/2021 del 23/11/2021-RG n. 676/2019) .

I benefici per l’invalido civile. La valutazione delle condizioni sanitarie assume valenza preponderante ai fini dell’accertamento dell’inabilità al lavoro, sicché – in presenza di una invalidità al 100% – l’eventuale sussistenza di una residua capacità di lavoro deve essere basata su dati clinici, e non sull’acritica constatazione che il soggetto abbia svolto attività lavorativa.

I benefici per l’invalido civile, riconosciuti per legge alla morte del genitore, vengono invocati dando atto di avere presentato domanda amministrativa in data 22 febbraio 2016, allegando certificato medico con cui era stata diagnosticata “Malformazione complessa del snc con idrocefalo ostruttivo neonatale (s. di dandy – walker malformazione di chiari) trattata chirurgicamente con dvp epilessia generalizzata. Ritardo mentale lieve. Grave deficit visivo bilaterale con od spento”,  e che tale domanda veniva rigettata dell’INPS, per assenza dell’inabilità al lavoro al momento del decesso del familiare.

Premessa la sussistenza di tutti i requisiti stabiliti dall’art. 13 legge 636/1939 per il conseguimento del beneficio per l’invalido civile, il ricorrente evidenzia, quanto al requisito della inabilità al lavoro e della vivenza a carico, di versare nelle condizioni fissate, da ultimo,  dall’art. 8 legge 222/1984, che richiede l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, essendo stato riconosciuto dalla Commissione Medica dell’INPS invalido civile al 100%, ed essendo in possesso del requisito reddituale, non percependo un importo superiore a quello stabilito per la pensione di invalidità civile.

Il Tribunale rigettava la domanda.

Il primo Giudice puntualizzava che, secondo quanto accertato dal CTU, il ricorrente aveva prestato attività lavorativa sia nel 2014 e nel 2016 per diversi mesi, sia pure con mansioni di cuoco e lavapiatti, e non risultava dimostrato che lo stesso non avesse capacità di svolgere le dette attività per un numero di mesi maggiore e dunque che mancasse la potenziale capacità di guadagnare.

La decisione viene appellata.

L’appellante si duole perché il CTU, nel dare conto di alcuni periodi di prestazione di attività lavorativa svolti dal ricorrente, sarebbe andato al di là del proprio incarico, che consisteva esclusivamente nell’accertamento del requisito sanitario per accedere al beneficio per l’invalido civile rimasto orfano.

Secondariamente, deduce che la condizione di inabilità, necessaria ai fini del conseguimento della pensione indiretta, sarebbe da valutare in concreto, con riferimento alla effettiva possibilità di svolgere non una qualsiasi attività lavorativa, bensì una attività idonea a far conseguire al soggetto un guadagno non meramente simbolico e tale da permettergli un’esistenza libera e dignitosa.

Infine, precisa che, ai sensi dell’art. 46 delle 31/2008, l’ attività lavorativa svolta con finalità terapeutiche dagli inabili, con orari inferiori a 25 ore settimanali e presso specifiche categorie di datori di lavoro, non preclude il conseguimento della pensione di reversibilità, aggiungendo che questa è la condizione in cui egli versava negli anni 2014 e 2016, avendo prestato attività lavorativa con contratto a termine a tempo parziale dal 18.7.2014 al 31.8.2014, dall’1.7.2016 al 31.8.2016 e dall’1.9.2016 al 14.9.2016, in forza delle disposizioni di cui alla legge n. 68/99, con guadagno meramente simbolico.

La Corte ritiene l’appello fondato.

Ai sensi dell’art. 8 comma 1 della legge n. 222/84, ai fini del riconoscimento dei benefici per l’invalido civile inerenti la pensione di reversibilità “…si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.”

Il ricorrente è stato riconosciuto dalla Commissione Medica INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art.2 e 12 L.118/71 con diagnosi: “Esiti di idrocefalo derivato (Sindrome di Dandy -Walker), paresi spatica arto inferiore dx, Ritardo mentale lieve. Deficit visivo con visus 1/50 OD e 10/10 OS.”

Il CTU ha sostanzialmente confermato tale diagnosi, tuttavia, dando atto che al dato dell’invalidità assoluta si contrapponevano “… attestazioni di natura previdenziale che indicano come il ricorrente, nel 2014 e nel 2016, abbia prodotto lavoro retribuito attraverso assunzioni mediate dai benefici della L.68/99 (c.d. legge sul collocamento privilegiato al lavoro per disabilità), concludeva nel senso che il periziato “…non presentasse una assoluta incapacità lavorativa, e che pertanto allo stesso non competesse la pensione indiretta quale figlio maggiorenne inabile di lavoratore non pensionato .”

Invero, osserva il Giudice d’Appello, non è stato tenuto in considerazione che il ricorrente, a causa delle patologie da cui era affetto, era stato dichiarato invalido al 100% fin dal 2010 dalla Commissione Medica INPS, con giudizio per nulla sconfessato dal CTU in primo grado, che invece aveva escluso l’inabilità al lavoro soltanto sulla base del dato di fatto che aveva prestato attività lavorativa begli anni 2014 e 2016.

La valutazione delle condizioni sanitarie assume valenza preponderante ai fini dell’accertamento dell’inabilità al lavoro, sicché – in presenza di una invalidità al 100% – l’eventuale sussistenza di una residua capacità di lavoro deve essere basata su dati clinici, e non sull’acritica constatazione che il soggetto abbia svolto attività lavorativa.

Ebbene, in applicazione di tali principi, non è corretta l’esclusione del primo Giudice dal beneficio per l’invalido civile al 100% che rimane orfano.

L’appello viene accolto con il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto alla pensione indiretta a far data dal primo giorno del mese successivo al decesso del padre.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Invalido civile: il condominio rifiuta l’installazione dell’ascensore

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui