Scontro alla rotatoria tra motoveicolo e automobile cagiona danni fisici, di tipo odontoiatrico, in capo al conducente del motociclo.

Scontro alla rotatoria: il ristoro dei danni non patrimoniali di natura odontoiatrica viene valutato dal CTU nella misura dello 0,50%, trattandosi di danno emendabile con la ricostruzione in composito.

La decisione a commento è stato posta in qualità di Giudice d’Appello dal Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8874/2021 del 28/10/2021-RG n. 25920/2017.

Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli, l’attore chiedeva il risarcimento dei danni patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli in data 10/04/2004, per esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà della convenuta.

L’attore sostiene che, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo veniva colpito dall’automobile che, nello svoltare a sinistra intorno alla rotatoria, non si avvedeva del motorino proveniente da destra e lo urtava, provocandone la caduta.

Tuttavia, con la sentenza n. 58/2017 pubblicata in data 14/02/2017, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava il concorso di colpa in uguale misura.

Avverso tale decisione propone appello il motociclista censurando la sentenza di primo grado per errore nella valutazione avendo uno dei testi confermato  che l’automobile concedeva la dovuta precedenza, urtando il motorino, per cui non avrebbe potuto affermare la pari corresponsabilità al 50%.

Inoltre, secondo l’appellante, sarebbe stato irrilevante che sul motorino ci fossero una o due persone, perché era stata l’automobile ad urtarlo, non lasciandogli possibilità di evitare l’impatto.

Le motivazioni di censura vengono considerate infondate.

Il Giudice di Pace ha evidenziato che la deposizione dell’unico teste è stata scarna ed incompleta, perché gli attori hanno riferito entrambi che erano a bordo del motorino, ma il teste non ha detto niente sul fatto che sul motorino viaggiassero due persone.

Questa circostanza, correttamente, è stata valutata con i parametri della attendibilità della deposizione del teste.

Altre perplessità sul sinistro, evidenzia il Tribunale, nascono dal fatto che nessuno dei due attori ha riferito che erano sullo stesso ciclomotore, nè hanno precisato chi guidava il mezzo.

Ancora, il Giudice di Pace ha affermato che la presenza di due persone sul ciclomotore, che non era omologato al trasporto di passeggeri ha determinato una indubbia difficoltà di manovra del conducente, in quanto anche la capacità di frenata, di manovra e di svolta vengono impedite dalla mancanza di caratteristiche tecniche che non tengono in considerazione l’eccesso di peso.

In altri termini, lo scontro alla rotatoria avrebbe potuto avere esiti differenti, laddove sul motociclo vi fosse stato il solo conducente.

E, su tale parte della motivazione, che di per sé sola appare idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa, l’appellante non ha mosso nessuna censura.

Con il secondo motivo di appello, l’appellante sostiene che il primo Giudice ha errato nel liquidare il danno biologico da lui patito . In particolare, rivendica il riconoscimento di postumi dell’1% per lesione al ginocchio.

Ebbene, la CTU ha espressamente escluso la presenza di postumi al ginocchio, e  tale conclusione è confortata dal contenuto del referto del Pronto Soccorso che parla di una semplice “contusione escoriata al ginocchio”.

Pertanto, rimane il postumo di natura odontoiatrica, e la CTU ha affermato che esso è valutabile nello 0,50%, ma ha anche aggiunto che è emendabile con la ricostruzione in composito.

Conclusivamente, la liquidazione del danno effettuata dal primo Giudice è corretta in quanto ha risarcito integralmente il danno accertato ed è altresì corretto il concorso di colpa di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro alla rotatoria.

Il gravame viene rigettato.

La redazione giuridica

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