A causa di una manovra di svolta non segnalata, due veicoli si scontrano: tutti i gradi di giudizio confermano il concorso di colpa del 30% del danneggiato.

Infatti anche la Corte di Cassazione ha confermato il concorso di colpa del 30% del danneggiato nella causazione del sinistro (Cassazione civile, sez. III, 11/12/2023, n.34404).

I fatti

Il danneggiato citava dinanzi al Giudice di Pace di Matera la conducente del veicolo antagonista e l’assicurazione garante per la RCA di quest’ultima, chiedendo il risarcimento di euro 7.461,62 per i danni subiti dal proprio veicolo. L’uomo sosteneva che lo scontro tra i due veicoli avveniva a causa della non segnalata manovra di svolta dell’automobile che lo precedeva.

Con sentenza n. 92/2016 il Giudice di Pace di Matera, dichiarava la responsabilità concorrente dell’attore e della convenuta nella causazione del sinistro, determinandola nella misura del 30% per l’uno e 70% per l’altra. L’automobilista propone appello e il Tribunale di Matera (sentenza 45/2020), condivide in toto gli esiti del giudizio di primo grado.

Il ricorso in Cassazione

La decisione viene impugnata in Cassazione. In sintesi, viene lamentata l’attribuzione di corresponsabilità del 30%, la errata valutazione delle risultanze istruttorie, con specifico riferimento alle prove testimoniali e alla CTU. Inoltre, sempre secondo la tesi del ricorrente, il Giudice di secondo grado avrebbe errato poiché “la certezza della colpa, nella condotta idonea a determinare l’evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli, libera l’altro conducente dalla presunzione – che mantiene carattere residuale – della sua concorrente responsabilità, nonché dall’onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

La Cassazione conferma il concorso di colpa

La Cassazione evidenzia che entrambi i Giudici di merito hanno proprio valutato “quella residualità” quantificando il 30% di responsabilità a carico del ricorrente. Nello specifico, in Appello così è stato indicato: “come ben argomentato dal CTU sul punto, la velocità tenuta dall’appellante al momento dell’urto era pari a 56,70 km/h dato dal quale si deduce che, prima dell’urto, il veicolo viaggiava ad una velocità superiore a km/h 60, conclusione che questo Giudice ritiene di condividere senza riserva alcuna, essendo esente da vizi logici di metodo e non rendendo necessaria un’esposizione analitica delle ragioni. Tale elevata velocità, pur non avendo contribuito alla realizzazione dell’evento, che deve ritenersi addebitabile all’esclusiva responsabilità della conducente del veicolo antagonista, che tagliava la strada al veicolo condotto dall’appellante, ha comunque inciso sull’entità dei danni riportati dal mezzo di quest’ultimo e, in particolare, di quelli conseguiti al successivo impatto tra l’autovettura dell’appellante ed il marciapiede, per cui il primo Giudice ha correttamente valutato il concorso di colpa nella misura del 30% e, quindi, deve ritenersi corretta la sua decisione al riguardo, conclusione che rende superfluo il richiesto rinnovo della CTU sul punto”.

La CTU

Le motivazioni del Giudice di secondo grado sono del tutto corrette e trovano riscontro negli elementi probatori emersi dalla CTU alla quale il danneggiato non ha ritenuto neppure di partecipare con un proprio Consulente, salvo poi pretendere di criticarla tardivamente con inammissibili note critiche.

Attraverso le proprie censure il ricorrente, lungi dal prospettare argomenti in diritto, in realtà, prospetta inammissibili erronee valutazioni delle emergenze processuali, al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In tal modo il ricorrente sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio secondo cui il “giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi”.

Il ricorso viene integralmente respinto.

Le osservazioni dell’avvocato Foligno

Con la decisione a commento la Suprema Corte ribadisce (per l’ennesima volta) che la valutazione delle prove (anche se si trattasse di presunzioni), è attività discrezionale esclusivamente riservata ai Giudici di merito. Per l’effetto, le conclusioni inerenti la ricostruzione fattuale non sono sindacabili in Cassazione.

Non è un “vizio” ricompreso nell’alveo dell’art. 360, comma I, n. 5, c.p.c., quello finalizzato a criticare il convincimento che il Giudice di merito ha espresso dopo l’esame del materiale istruttorio.

Avv. Emanuela Foligno

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