Il comodante che agisce in giudizio per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario ha soltanto l’onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al comodatario dare la prova di un diverso titolo per il suo godimento (Tribunale Piacenza, Sez. II, Sentenza n. 36 del 29 gennaio 2019)
Il proprietario di un capannone adisce il Tribunale assumendo di avere concesso la temporanea disponibilità dell’immobile ad altro soggetto allo scopo di deposito di materiale e di avere richiesto la restituzione del bene senza ottenerla.
Si costituisce in giudizio il comodatario affermando la sussistenza di una locazione ad uso commerciale stipulata in forma verbale.
Il Tribunale considera fondata la domanda del comodante in quanto è incontestata l’occupazione dell’immobile e non risultano provate invece le circostanze impeditive addotte dal comodatario.
Il Tribunale evidenzia che secondo giurisprudenza consolidata il comodante che chiede la restituzione della cosa deve solo dimostrare la consegna del bene e il rifiuto alla restituzione e spetta al comodatario fornire la prova di un differente titolo di godimento.
Nel giudizio il comodatario non ha fornito alcuna prova circa l’esistenza dell’invocato contratto di locazione, né della denuncia di un contratto verbale.
Al riguardo viene affermato che anche volendo prescindere dalla assenza di forma scritta di tale presunta locazione, non risultano neppure provati gli adempimenti di natura fiscale e poiché in materia di pagamento vige il principio sancito dall’art. 2726 c.c. non sussistono i presupposti per ammettere la prova testimoniale richiesta in quanto il comodatario ben poteva richiedere quantomeno delle ricevute per gli asseriti canoni versati.
Per tali ragioni il Tribunale aderisce al principio secondo cui “in tema di comodato precario, addotta da parte di chi agisce in restituzione l’esistenza di un rapporto di comodato precario ed eccepita da parte del convenuto la sussistenza di un rapporto di locazione, la mancata prova di tale ultimo rapporto implica l’accoglimento della domanda attorea, poiché l’eccezione del convenuto postula il riconoscimento dell’intervenuta consegna della cosa per uso determinato e in difetto di diverse allegazioni l’esistenza del comodato dal quale discende l’obbligo di restituzione su richiesta del comodante”.
Viene dunque ordinata la liberazione dell’immobile nel termine di mesi sei.
Avv. Emanuela Foligno
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