Con la recente sentenza n. 13945 del 7 luglio 2016 della Corte di Cassazione, sezione 3^, viene affrontata una importante questione relativa alla responsabilità ed alla conseguente risarcibilità dei danni da allagamento per cattiva manutenzione della rete fognaria.
Veniamo al caso.
Una società, in qualità di proprietaria di un immobile, citava in giudizio il Comune di Roma chiedendo il risarcimento dei danni sopportati dal garage in seguito ad un allagamento dovuto alla cattiva manutenzione della rete fognaria, sostenendo che la custodia dell’impianto fognario ricadesse nell’alveo degli obblighi di custodia dell’ente locale, ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Per tutta risposta il comune in giudizio negava ogni responsabilità eccependo in rito il proprio difetto di legittimazione passiva per essere la strada luogo dell’evento dannoso di proprietà privata e non comunale, e, chiedendo nel merito il rigetto della domanda.
Tuttavia, nonostante l’eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune, e l’indicazione di un consorzio quale realizzatore di lavori alla rete fognaria nel condominio ove si era verificato l’evento dannoso, la sentenza di primo grado si concludeva con la condanna dell’ente locale al risarcimento dei danni sopportati dalla società attrice a causa di un rigurgito dell’impianto fognario, liquidati nella misura di euro 23.731,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Come era prevedibile, il Comune di Roma non era disposto ad accettare una sentenza che, in caso di conferma diveniva suscettibile di creare un precedente per molte analoghe vicende, perciò la impugnava innanzi alla Corte di Appello di Roma.
Tuttavia, anche la Corte di Appello, confermando la decisione del Tribunale, con Sentenza del 5 marzo 2012 rigettava la impugnazione dell’ente locale condannandolo al pagamento delle ulteriori spese di giudizio.
In particolare il collegio giudicante di secondo grado osservava che con il primo motivo di impugnazione l’appellante si lamentava del fatto che la sentenza il Tribunale di Roma non aveva considerato che la fognatura condominiale della società attrice non riversava i liquami direttamente nella fognatura comunale, ma in una consortile che ricadeva nell’ambito di un’area privata e sulla quale il comune non aveva obblighi di manutenzione.
Il motivo di cui sopra però veniva ritenuto privo di fondamento dalla Corte di Appello, poiché smentito da una comunicazione scritta con la quale il Comune riteneva invece sussistere il proprio obbligo di manutenzione.
L’ente locale tuttavia proponeva anche un altro motivo di appello, basato sul fatto che non era stata accolta l’eccezione dell’ente locale relativa alla mancata adozione da parte del Condominio della società danneggiata di un sistema antirigurgito.
Anche questo motivo veniva rigettato, pur se per motivi strettamente processuali, in quanto l’eccezione veniva proposta per la prima volta solo con le memorie di cui all’art 184 c.p.c., e, quindi fuori termine.
Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma, veniva proposto ricorso in Cassazione da Roma Capitale esplicando quattro motivi, l’ultimo dei quali, sotto riportato, è quello che desta maggiore interesse.
Il ricorrente, ripercorrendo un motivo già indicato in appello, lamentava che la sentenza fosse viziata poiché non era stata esaminata la questione in ordine alla inesistenza di un sistema antirigurgito in relazione alla fognatura condominiale.
Riteneva Roma Capitale che, trattandosi di fatto colposo del creditore che ha concorso al verificarsi dell’evento, il profilo doveva essere esaminato anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1227, co. 1 c.c.
Il giudice del gravame, quindi, secondo Roma Capitale, avrebbe dovuto affrontare la questione e verificarne la fondatezza, perché anche la relazione del c.t.u. aveva posto in luce che l’esistenza di un sistema antirigurgito avrebbe impedito il verificarsi dell’allagamento.
Di tutt’altro avviso è stata invece la Cassazione.
Con la citata sentenza n. 13945/2016, infatti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, ritenendo infondato in particolare l’ultimo motivo.
Gli Ermellini, infatti, ritenendo che il caso di specie si colloca agevolmente nel solco di un orientamento già consolidato hanno precisato che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, come custode risponde, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito; il concorrente apporto causale di un terzo, rilevante in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito” (Cass. 19.3.2009 n. 6665).
La sentenza della Suprema Corte evidenzia, inoltre, che la responsabilità del Comune non può essere diminuita rispetto al danneggiato neanche a voler ipotizzare un concorso di colpa del condominio per non aver dotato l’impianto fognario di un adeguato sistema antirigurgito, in quanto tale circostanza potrà essere eventualmente oggetto di una azione di regresso dell’ente locale nei confronti del Condominio.
In tal modo la sentenza si conclude con la conferma della decisione della Corte d’appello che ha condannato il Comune al risarcimento dei danni sopportati da un condomino a causa della cattiva manutenzione dell’impianto fognario.
Secondo la Suprema Corte, quindi, l’ente risponde dell’impianto in questione ed in qualità di custode, ex art. 2051 c.c., è obbligato al risarcimento dei danni causati dal bene in custodia salvo la possibilità di provare che l’evento derivi da caso fortuito.
In buona sostanza le censure provenienti dalla Cassazione sono inquadrabili sotto due diverse profili, la prima delle quali ha carattere procedurale, esplicata con il rigetto – tra gli altri -del motivo attinente alla valutazione probatoria da parte dei giudici di merito.
Le corti di merito, infatti, avevano attribuito rilevanza probatoria ad un documento che, invece l’ente locale tendeva a sminuire nella sua portata, inerente, per l’appunto l’obbligo di manutenzione dell’impianto fognario.
Tuttavia, la Suprema Corte, ritenendo che la proposizione di tale motivo costituisse nient’altro che la richiesta di un riesame delle prove, non consentito nel giudizio di legittimità, lo ha integralmente rigettato, poiché il potere di valutazione probatoria appartiene unicamente al giudice di merito.
L’altro profilo espresso dalla Cassazione nel rigettare il ricorso di Roma Capitale è attinente al diritto civile sostanziale.
Qui la Suprema Corte, ripercorrendo strade già in precedenza battute conferma che gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, quale custode, risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, l’assenza del caso fortuito, ed il principio di responsabilità solidale previsto dall’ art. 2055 c.c. hanno dato luogo ad un condanna piena a carico di Roma Capitale, la quale non può essere diminuita rispetto al danneggiato neanche a voler ipotizzare un concorso di colpa del condominio per non aver dotato l’impianto fognario di un adeguato sistema antirigurgito, in quanto tale circostanza potrà essere fatta valere solo in una eventuale azione di regresso dell’ente nei confronti del Condominio.
Avv. Francesco Abbate
(foro di Latina)



