Il congedo straordinario non rileva ai fini della progressione in carriera

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congedo straordinario

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave; tale periodo non è utile ai fini della progressione in carriera e non rilevi ai fini della tredicesima mensilità, del congedo ordinario e del trattamento di fine rapporto

La vicenda

Il ricorrente aveva esposto di essere un assistente capo della Polizia di Stato e che, in connessione ai suoi doveri di assistenza familiare, aveva beneficiato, in base all’articolo 42 d.lg. 26 marzo 2001, n. 151, dell’indennità prevista dal comma 5-ter di tale articolo. Tale periodo di congedo straordinario non era stato, però, considerato utile ai fini della tredicesima mensilità e del congedo ordinario.

Egli, aveva, pertanto presentato istanza perché l’amministrazione equiparasse interamente, cioè a fini sia giuridici che economici, il periodo di congedo straordinario alla effettiva prestazione del servizio e che, di conseguenza, il periodo di congedo straordinario fosse considerato utile ai fini della progressione in carriera, della tredicesima mensilità, del congedo ordinario e (in prospettiva) del calcolo del trattamento di fine rapporto.

L’amministrazione respingeva l’istanza, rilevando che “il periodo di cui al comma 5 quinquies non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53″.

Di qui il ricorso al TAR Napoli.

Come correttamente rilevato dall’amministrazione, il congedo straordinario si risolve in una sospensione del rapporto di lavoro e dei relativi obblighi, nel senso che il lavoratore non è obbligato a prestare la sua attività e il datore di lavoro non è obbligato a retribuirlo per un’attività non svolta; di qui la qualificazione di indennità attribuita al trattamento di cui beneficia il lavoratore in congedo; “posto quindi che durante il congedo il rapporto di lavoro è sospeso e al lavoratore è riconosciuta un’indennità per favorire l’adempimento dei suoi doveri di assistenza, è del tutto ragionevole – e comunque la scelta in tal senso compiuta dal legislatore costituisce una scelta politica non sindacabile – che il periodo di assenza dal lavoro non sia utile ai fini della progressione in carriera e non rilevi ai fini della tredicesima mensilità, del congedo ordinario e del trattamento di fine rapporto trattandosi di istituti – questi ultimi – che logicamente presuppongono la prestazione dell’attività lavorativa”.

Per queste ragioni, il Collegio, ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando il provvedimento impugnato (TAR Napoli, Sesta Sezione, n. 1103/2020).

La redazione giuridica

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