Il danno morale derivante da reato: presupposti per il risarcimento

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danno morale

La risarcibilità del danno morale, in relazione all’art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato

La vicenda

La ricorrente aveva agito in giudizio nei confronti della sua vicina di casa, lamentando i danni patrimoniali e morali subiti a causa della condotta di quest’ultima, che allo scopo di intimidirla, o comunque di farle dispetto, le aveva danneggiato le piante, spaventati i cani, divelti apposta i tergicristalli delle vettura, finendo per costringerla ad installare sul confine, una telecamera che riprendesse le sue malefatte, a scopo di prova.

Nel giudizio di primo grado la convenuta si era costituita formulando una domanda riconvenzionale per i danni da violazione della privacy, a causa della telecamera puntata nella sua proprietà. Ma entrambe le domande venivano rigettate.

Seguiva il giudizio d’appello. Ad avviso dell’appellante i lamentati episodi di vandalismo posti in essere nei suoi confronti costituivano in astratto un’ipotesi di reato, e pertanto il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere il risarcimento del danno morale. Ma la Corte d’appello rigettava il gravame, sul presupposto che la ricorrente non avesse fornito adeguata prova della rilevanza penale degli atti “vandalici”, pertanto, il giudice di primo grado aveva correttamente escluso la sussistenza di un illecito penale.

Il ricorso per Cassazione

La vicenda è così giunta in Cassazione. Ad avviso della ricorrente la Corte d’appello aveva errato nel ritenere che i danni morali non fossero risarcibili perchè non derivanti da reato e ciò in quanto, a sua detta “al fine di accertare se un danno morale è derivato da reato, non è necessario che quest’ultimo sia concretamente accertato o punito, essendo sufficiente che sia astrattamente configurabile; mentre la corte di merito aveva preteso che il reato fosse accertato e ritenuto in concreto sussistente”.

La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, sentenza n. 3371/2020) ha rigettato il ricorso perché manifestamente infondato.

“La risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell’art. 2059 c.c.,  – ha affermato il Supremo Collegio – in relazione all’art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, nè occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicchè la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi (Cass. 13085/ 2015); ma è altresì vero che, in tale accertamento il giudice civile deve procedere ad una valutazione “incidenter tantum” dell’esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell’elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale (Cass. 7110 del 2017).

Questo accertamento è riservato al giudice di merito, ossia: è questione di merito stabilire quali siano i fatti lamentati e se essi si risolvano, anche solo astrattamente, in uno o più reati.

Ebbene, nel caso in esame la corte di merito aveva sottolineato che tale operazione, compiuta dal giudice di primo grado non era stata neppure contestata dalla ricorrente con l’atto di gravame.

Non era stato possibile infatti, intendere se e quali interessi fossero stati lesi, dovendosi escludere che la lesione della proprietà per danneggiamento rientri tra quelli costituzionalmente inviolabili. Si tratta, invero, “di un diritto sui beni, espropriabile, dunque violabile, funzionalizzato (art. 41 Cost.), oggetto supino di poteri conformativi pubblici, e dunque difficilmente concepibile come un diritto che la Costituzione stessa impedisce di violare in vista della soddisfazione di altri beni”.

In altre parole, la corte di merito non aveva negato in astratto la sussistenza di tali pregiudizi, ma ne aveva rilevato il difetto di allegazione, ossia la mancata prova delle condotte che – a detta della ricorrente – avrebbero causato il danno esistenziale, come pure il difetto di prova della ripercussioni negative di tali fatti sugli aspetti di vita quotidiana, tipico del danno esistenziale. Senza contare che si trattava comunque di lesioni di diritti di proprietà o di diritti reali, come tali dunque, non riconducibili ad interessi inviolabili.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, confermato la decisione impugnata anche in relazione al mancato riconoscimento del danno patrimoniale, consistito nelle spese per l’installazione della telecamera.

“Il danno – hanno affermato gli Ermellini – è la modificazione peggiorativa indotta da un fatto illecito: la spesa per evitarlo e quella per rimediarvi vi rientrano; non può dirsi altrettanto per la spesa sostenuta per provare la condotta lesiva, che non è un pregiudizio provocato dal fatto illecito, ma una spesa per accertarlo nella ipotesi in cui sia commesso”.

“Va da sé che si tratta di una spesa che il danneggiato decide liberamente di affrontare e che potrebbe dunque evitare di sostenere, e che non ha, perciò stesso, nella condotta vandalica un antecedente necessario”.

La redazione giuridica

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