Il datore di lavoro risarcisce per intero il danno biologico se inferiore al 6%

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datore di lavoro

È totalmente a carico del datore di lavoro il risarcimento del danno biologico subito dal dipendente costretto ad inattività e demansionato, qualora la misura dell’invalidità accertata sia inferiore al 6%

La vicenda

Il Tribunale di Roma aveva parzialmente accolto la domanda di un dipendente contro il proprio datore di lavoro, volta al ristoro dei danni subiti per effetto del demansionamento (consistente nel non essere stato reintegrato, all’esito dell’accertamento giudiziale della legittimità del suo pregresso licenziamento, nella posizione di direttore di agenzia in precedenza rivestita), respingendo, invece, la domanda volta al ristoro del danno biologico.

La Corte d’appello di Roma, riformava la sentenza, condannando la banca datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico subito dal dipendente, mentre respingeva la domanda volta al ristoro del danno alla professionalità e le ulteriori domande risarcitorie.

La motivazione della pronuncia di secondo grado

A sostegno della propria decisione, la corte d’appello aveva ritento che sebbene fosse stato accertato il demansionamento, non poteva trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno alla professionalità, poiché il lavoratore non aveva allegato i pregiudizi da esso derivati.

Quanto, invece, al risarcimento del danno biologico la corte territoriale aveva accolto la domanda sul rilievo della corretta deduzione dell’inadempimento della società datrice di lavoro che aveva costretto il proprio dipendente – una volta riammesso in servizio –a una sostanziale inattività, nonché delle patologie contratte e del nesso di casualità tra esse e l’intervenuto demansionamento.

Il ricorso per Cassazione

Contro tale sentenza il dipendente ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito la banca con ricorso incidentale. Ma i giudici della Suprema Corte hanno rigettato entrambi i ricorsi, confermando la pronuncia della corte d’appello capitolina.

A detta degli Ermellini, la corte territoriale aveva correttamente dato conto della deduzione, da parte del ricorrente, del fatto storico dell’inadempimento datoriale, che lo aveva lasciato pressocché inattivo, delle indicazioni delle patologie contratte e del nesso di causalità tra esse e l’intervenuto demansionamento, chiarendo in termini generali sulla scorta della giurisprudenza di legittimità che il mero indennizzo previdenziale non può essere considerato esaustivo del diritto alla tutela integrale della salute, di matrice costituzionale, dovendosi ammettere risarcibilità integrale del danno biologico, e quindi accogliendo la domanda di risarcimento, liquidando il danno e ponendolo integralmente a carico del datore di lavoro poiché quantificabile – nel caso concreto – nella misura del 3% di invalidità accertata dal CTU (in cui contesto normativo in cui risulta indennizzabile, dall’INAIL, solo il danno pari o superiore al 6% ed escludendo correttamente, pertanto, ogni questione di danno differenziale).

La decisione

La Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, ordinanza n. 6750/2020) ha pertanto, ritenuto inammissibili le censure proposte dalla società datrice di lavoro in ordine alla liquidazione del danno biologico del 5% interamente posto a carico del datore di lavoro (che risponderebbe solo del danno cd. differenziale) poiché inferiore, per come pacificamente accertato, all’area coperta dall’indennizzo previdenziale; infatti, i giudici dell’appello avevano correttamente evidenziato come il lavoratore avesse fornito tutte le allegazioni necessarie al risarcimento del danno.

Avv. Sabrina Caporale

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